Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 167 del 10 novembre 2025
Devono escludersi, in primo luogo, sia il carattere straordinario delle attività affidate alla Sig.ra X che lo svolgimento di attività altamente qualificate. Ciò si evince chiaramente dall’oggetto delle plurime determine di conferimento degli incarichi, che indica “supporto e assistenza per l’elaborazione dati in materia contabile e finanziaria”, nonché dalle dichiarazioni rese dal Segretario generale del Comune, che ha chiarito che l’incarico era stato affidato per “assicurare supporto all’unico funzionario contabile incardinato presso l’ufficio ragioneria dell’ente”.
Ulteriore profilo di illegittimità dell’affidamento è rappresentato, poi, dalla violazione del divieto di proroga o rinnovo dell’incarico. Infatti, il medesimo incarico è stato affidato alla sig.ra X, con reiterati provvedimenti “fotocopia”, senza soluzione di continuità, dall’ottobre 2018 al novembre 2022 senza che nelle determine, a firma della convenuta, vi fosse alcun riferimento ai provvedimenti precedentemente adottati e agli incarichi già svolti.
Da un lato, infatti, vi è stata la qualificazione puramente strumentale dell’incarico quale appalto di servizi, pur in palese assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di tale tipologia contrattuale (cfr. art. 1655 c.c., organizzazione dei mezzi, assunzione del rischio, obbligazione di risultato) e dall’altro la totale assenza di riferimento ai precedenti incarichi così che formalmente risultasse rispettato il requisito della temporaneità dell’affidamento. Il reiterato utilizzo di tali espedienti, ad avviso del Collegio, è sintomatico di un atteggiamento soggettivo che travalica i confini della macroscopica negligenza assumendo il contorno di una consapevole volontà di “aggiramento” della normativa con accettazione del rischio di inutili esborsi da parte dell’Ente locale”
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra considerato e delle evidenze fattuali risultanti dalla documentazione presente nel fascicolo di giudizio, il Collegio reputa parzialmente comprovata la presunzione di totale disutilità degli incarichi esterni affidati alla Sig.ra X come descritti in atti.
Conclusivamente va affermata, in questa sede, la responsabilità amministrativa della Dott.ssa X per il danno patito dal Comune di appartenenza eziologicamente riconducibile all’accertata condotta illecita sopra descritta a titolo di dolo eventuale.