Procedura negoziata senza bando per unicità del bene e danno erariale



Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n. 3 del 14 gennaio 2026


La Commissione europea, attraverso l’Autorità di audit, verificava che tre procedimenti di acquisto delle attrezzature scientifiche erano avvenuti con procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza la pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo di euro 1.319.659,60.
L’Autorità di audit, a seguito delle verifiche svolte e del contraddittorio instaurato con l’amministrazione, alla luce della sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-275/08 e dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del 31/3/2004, concludeva che la spesa dovesse essere decertificata, non essendo stata fornita “alcuna prova delle analisi svolte che evidenziassero una descrizione approfondita e dettagliata del mercato a livello UE, tale da giustificare il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”.


La Procura regionale, quindi, conveniva in giudizio il RUP e i Professori che avevano attestato l’unicità dell’apparecchiatura.
Nella fattispecie in concreto, l’Autorità di audit non ha condiviso le giustificazioni fornite  dall’Università degli Studi  e ha concluso che non fosse stata  fornita “alcuna prova delle analisi svolte che evidenziassero una  descrizione approfondita e dettagliata del mercato UE, tale da  giustificare il ricorso ad una procedura negoziata senza previa  pubblicazione di un bando”.
Tale conclusione trova pieno riscontro negli atti di causa,  considerato che non è stata posta alcuna concreta attività che  giustificasse la procedura negoziata.


Il prof. X ha chiesto, con propria nota, l’acquisto “in  unicità” di uno spettrometro dalla società produttrice sulla base di una  dichiarazione della predetta ditta, e ha, altresì, chiesto, sempre con  propria nota, l’acquisto “in unicità” di una piattaforma per analisi  genomica in sequenziamento da un’altra società sulla  base di una dichiarazione del 18/3/2014 della stessa.  Appare, dunque, evidente che la deroga alla procedura ordinaria, posta a tutela della libera concorrenza nel mercato unico  europeo, è avvenuta, esclusivamente, sulla base di semplici  dichiarazioni delle ditte che avrebbero dovuto fornire le attrezzature e  che avevano tutto l’interesse a dichiararne l’esclusività nella  produzione; in altri termini, la condotta posta in essere dai suddetti  docenti appare contrassegnata da macroscopica e inescusabile  negligenza in quanto hanno proposto l’acquisto “in unicità” senza  alcuna concreta indagine di mercato o effettiva conoscenza dello  stesso per corroborare quanto dichiarato dalle predette imprese; né gli  stessi hanno sollevato dubbi e perplessità su tali dichiarazioni, né  hanno rimesso ad altri il compito di effettuare i dovuti e necessari approfondimenti, dando per scontato, senza alcuna prova, che le  attrezzature da acquistare fosse prodotte in esclusività.


In tale particolare contesto e a fronte di un orientamento  giurisprudenziale uniforme sull’eccezionalità della procedura  negoziata appare ininfluente, come già sopra esposto, che non vi fosse  “uno specifico vademecum, né normativo né pretorio, contenente un  catalogo delle analisi e delle attività da compiere per poter procedere  all’acquisto diretto di beni connotati da specificità”, poiché, ad avviso di questo collegio, nella  fattispecie in esame è stato omessa qualsiasi attività di riscontro,  essendo stato fatto esclusivo affidamento su dichiarazioni delle ditte  produttrici; inoltre, anche le relazioni scientifiche agli atti, che  descrivono le caratteristiche tecniche delle attrezzature, si basano  sulle dichiarazioni delle predette ditte interessante e, comunque, non  provano alcunché circa eventuali indagini condotte per corroborare l’unicità delle suddette attrezzature.


Parimenti il requisito soggettivo della colpa grave non può venir  meno con la motivazione che i predetti docenti non avessero le  competenze tecniche per la scelta della procedura di acquisto delle  attrezzature poiché in tal caso si sarebbero dovuti astenere da  qualsiasi proposta che esulava dalle proprie cognizioni piuttosto che  chiederne, in termini assertivi, l’acquisto “in unicità”.
L’elemento soggettivo della colpa grave è riscontrabile  anche, per le ragioni sopra esposte, in capo al rag. Z che nella  relazione al Consiglio di amministrazione,  abdicando alle funzioni del “responsabile del procedimento, ha avallato  del tutto acriticamente le richieste dei predetti docenti e ha proposto, in  ossequio all’articolo 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.  163 del 2006, l’acquisto delle suddette attrezzature con procedura  negoziata, dando atto che le dichiarazioni di unicità erano state  pubblicate sul sito dell’Ateneo.


Non vi è dubbio, quindi, che lo stesso abbia agito con  macroscopica negligenza nel proporre, avendo avuto piena  conoscenza di come si era giunti alle predette dichiarazioni di unicità,  richiamate nella predetta relazione, l’acquisto con procedura  negoziata, tra l’altro a fronte di una pubblicazione solo sul sito dell’Ateneo, per un periodo limitato di sette giorni, che certamente non  soddisfaceva alcuna esigenza di pubblicità, in particolare il fine  dichiarato “di riscontrare ulteriormente la corrispondenza alla  situazione attuale del mercato”.

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