Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Basilicata, deliberazione n. 1/2026/PAR
Il Sindaco del Comune ha richiesto a questa Sezione un parere ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in ordine alla possibilità che “il Comune di Tito, al fine di non privarsi del presidio dell’Arma dei Carabinieri, in ragione della sua fondamentale funzione di garanzia di sicurezza per la comunità amministrata, utilizzi risorse proprie (applicazione di avanzo pari a circa 350 mila euro) per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell’immobile di proprietà comunale alla normativa dettata in tema di realizzazione di Caserme, atteso che l’investimento richiesto dal Comando Regionale si configura come spesa di accasermamento di competenza del Ministero dell’Interno”.
Nel merito, questo Collegio ritiene di dover fornire risposta negativa al quesito formulato dal Comune in quanto la competenza in materia di “accasermamento” (nel cui ambito rientra l’effettuazione dei lavori di adeguamento e/o miglioramento funzionale di un immobile da adibire a caserma) per l’assolvimento da parte dell’Arma dei Carabinieri dei compiti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza spetta al Ministero dell’Interno. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie ha affermato che: “la competenza in materia di accasermamento per l’assolvimento da parte dell’Arma dei Carabinieri dei compiti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza spetta al Ministero dell’Interno. È anche da considerare che la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza risulta, in forza di quanto disposto dall’art. 117, comma 2 lett. h) della Costituzione, chiaramente intestata, in via esclusiva, allo Stato e che, quindi, i relativi oneri finanziari ricadono direttamente sul bilancio statale e specificatamente sullo stato di previsione della spesa del predetto Ministero” (cfr. deliberazione n. 16/SEZAUT/2014/QMIG).
Nel corso del tempo, sono state emanate specifiche disposizioni di legge volte a disciplinare forme di collaborazione tra le amministrazioni territoriali e quelle statali per conseguire obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza a livello locale, ma la giurisprudenza contabile ha ribadito, a più riprese, la natura eccezionale delle norme sopra indicate che, collocandosi nell’ambito delle possibili forme di collaborazione interistituzionale, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 171/2024/PAR; Sez. Reg. Contr. Piemonte, deliberazioni n. 41/2023/PAR, n. 37/2020/PAR; Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 8/2017/PAR).
In definitiva, a fronte della competenza esclusiva dello Stato nella materia relativa alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h), Cost.), non può escludersi, in linea generale, la possibilità che gli enti locali siano legittimati a concorrere alla cura in concreto di tale interesse, in quanto la sicurezza dei cittadini «non può appartenere ad un unico livello di Amministrazione (lo Stato) ma deve rappresentare una responsabilità per tutti gli enti che si occupano degli interessi pubblici della collettività amministrata, concorrendo, infatti, “a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela”.