L’assicurazione per danno erariale non copre il rischio di perdere un profitto illecito o un compenso indebito


Corte di Cassazione, sentenza n. 33949 del 24 dicembre 2025


Nel 2014 la competente Sezione Centrale della Corte dei Conti, decidendo in grado di appello, condannò X al risarcimento del danno in favore della USL di Belluno, liquidato in euro 332.489,50.
X chiese ai propri assicuratori della responsabilità civile di essere garantito dagli effetti di tale condanna, e ricevuta risposta negativa convenne in giudizio gli Assicuratori dei Lloyd’s, al fine di ottenere la corresponsione dell’indennizzo.
La vicenda è giunta quindi al giudizio della Suprema Corte di Cassazione, che ha deciso come di seguito.


X fu condannato dal giudice contabile a risarcire un danno consistito nell’avere erogato una prestazione lavorativa in favore della USL “inferiore per quantità e qualità” a quella dovuta, a causa dell’assunzione del doppio incarico. La ratio decidendi sottesa dalla decisione contabile appare a questa Corte inequivoca: sottrarre tempo al lavoro principale per svolgerne un secondo costituisce un pregiudizio per il datore di lavoro, il quale a fronte del compenso pagato riceve una prestazione lavorativa ridotta.
La Corte territoriale ha esattamente còlto questo aspetto, e ritenuto che la ULS di Belluno avesse subìto un danno patrimoniale pari all’eccedenza dello stipendio versato ad X rispetto al suo effettivo impegno lavorativo, necessariamente ridotto in considerazione del contemporaneo incarico presso la struttura sanitaria convenzionata Codivilla – Putti.
Ora, se in un rapporto sinallagmatico taluno paga il dovuto per ricevere in cambio meno del dovuto, non si dirà che è stato pagato un indebito, ma che vi è stato inadempimento di uno degli obbligati. E la conseguenza dell’inadempimento è, per l’appunto, il risarcimento del danno (art. 1218 c.c.). Sicché, al di là delle espressioni usate dalla sentenza impugnata ed enfatizzate dalla difesa del ricorrente (“risarcire”, “restituire”), la sostanza della vicenda non cambia: in punto di fatto il giudice di merito ha accertato (con valutazione qui non sindacabile) che la ULSS di Belluno ha pagato una prestazione che non ha ricevuto, ed X – specularmente – ha ricevuto un corrispettivo per una prestazione che non ha reso.


A petto di questa situazione di fatto, obbligare l’assicuratore della responsabilità civile a manlevare l’assicurato dalle pretese della ULSS di Belluno avrebbe l’effetto di garantire all’assicurato la conservazione del corrispettivo ricevuto per un lavoro non svolto. Il che, a sua volta, significa una cosa sola: che, una volta pagato l’indennizzo da parte dell’assicuratore, l’assicurato verrebbe a trovarsi in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato, se l’inadempimento (e il conseguente danno) non si fosse verificato.


Il motivo va dunque rigettato in virtù del principio, già affermato da questa Corte in fattispecie analoga, e giustamente richiamato dal Pubblico Ministero delle sue conclusioni, secondo cui “l’obbligo di restituire un provento illecito o il frutto d’una attività illegittima non può dirsi un “impoverimento” per l’assicurato, in virtù del millenario principio dolo petis quod mox restiturus est. Nessuno può pretendere di conservare quel che abbia illegittimamente acquistato, e privarsene non costituisce un “impoverimento” in senso giuridico” Pertanto “non ci si può (…) assicurare contro il rischio di perdere un profitto illecito, dal momento che la perdita di un profitto illecito non costituisce un “danno” in senso giuridico» (Cass. n. 21216 del 5/07/2022)

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