Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 13 del 3 febbraio 2026
Il trattamento pensionistico cd. “Quota 100”, disciplinato dall’art. 14 del d.l. n. 4/2019, pur prevedendo un regime di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia), ammette eccezionalmente il cumulo con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui2l.
Il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del d.lgs. n. 36/2021, può essere assimilato al lavoro autonomo occasionale qualora presenti caratteri di marginalità (durata inferiore alle 24 ore settimanali e assenza di vincoli di subordinazione). Pertanto, se il compenso non supera la soglia di 5.000 euro lordi annui, esso è cumulabile con la pensione, escludendo la ripetibilità dei ratei pensionistici erogati dall’INPS.