L’incarico di comparsa in un film per un giorno, non è incompatibile con la pensione “quota 100”

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 30 del 5 febbraio 2026


Il Sig. X ha svolto per una giornata il ruolo di comparsa in un film. Per tale prestazione – da ritenere del tutto occasionale e tale, per la sua evidente brevità, da non aver generato una fattispecie stabile di lavoro subordinato – ha percepito un emolumento pari ad euro 231,00, invero riportato nella Certificazione Unica 2023 e nell’estratto contributivo INPS.

L’INPS riliquidava la pensione spettante al ricorrente, annullando il trattamento pensionistico per l’intero anno 2022.


La peculiarità della vicenda concreta induce il Giudice Unico a ritenere che non sia stata perfezionata un’ipotesi di incumulabilità, atteso che la norma preclusiva imposta dal Legislatore ammetteva comunque la possibilità di svolgere attività lavorativa autonoma sino al limite di euro 5.000,00 e che il lavoro occasionale espletato dal ricorrente poteva ragionevolmente rientrare, proprio in considerazione delle finalità della previsione preclusiva, nei limiti di tolleranza ammessi dalla fattispecie normativa.


La parte ricorrente ha domandato in via principale la riquantificazione dell’indebito previdenziale nella somma di euro 231,00.
Nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la domanda formulata nel ricorso deve essere conseguentemente accolta, per quanto di ragione

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