La nuova funzione consultiva della Corte dei Conti su casi concreti


Corte dei Conti,  Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n 14 del 26 febbraio 2026


L’approvazione definitiva della L. 7 gennaio 2026, n. 1, recante «Modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale», delinea i contenuti di una riforma che si snoda lungo direttrici precise, volte a bilanciare il rigore della legalità finanziaria con l’esigenza di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, specialmente nel quadro della messa a terra degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); ciò attraverso l’estensione del controllo preventivo ed il rafforzamento, inter alia, della funzione consultiva, nell’ottica dell’esclusione della gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi.

In precedenza, la funzione consultiva esercitata dalle Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, era rigorosamente confinata entro i limiti dell’astrattezza e della generalità, onde evitare che la Corte potesse trasformarsi in un Organo di co-amministrazione o, addirittura, in un Organo consulenziale degli enti territoriali.
L’art. 2 della L. n. 1/2026 – attingendo e rinnovando l’esperienza applicativa dell’art. 46, c. 2, della L. n. 238/2021 – segna una transizione fondamentale: la Corte dei conti viene abilitata a rendere pareri non più soltanto su schemi normativi generali o su questioni di massima in materia di contabilità pubblica, ma “anche” su «questioni interpretative giuridiche relative a casi concreti».


L’attuale riforma, pur mantenendo dunque ferma la natura esterna e indipendente del controllo intestato al Giudice contabile, riconosce che l’efficacia della funzione consultiva pubblica risiede nella sua capacità di incidere sulla decisione reale, prevenendo l’insorgenza di irregolarità ancora prima che esse si cristallizzino in atti produttivi di danno erariale. Lo spostamento del baricentro consultivo riflette quindi in definitiva l’esigenza di fornire certezze immediate alle Amministrazioni in contesti operativi caratterizzati da elevata incertezza interpretativa, come quelli, ad esempio, derivanti dalla stratificazione delle riforme del Codice dei Contratti Pubblici. Nondimeno, l’illustrata apertura al caso concreto non deve essere intesa come una sostituzione della Corte dei conti alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, dal momento che, anche in considerazione del principio costituzionale dell’ausiliarietà, l’Amministrazione resta l’unica titolare della responsabilità gestionale, restando altresì onerata, in base alla norma, di proporre la soluzione concreta su cui poi si esprime la Sezione.

Il parere della Corte, dunque, ove l’Amministrazione abbia effettivamente adempiuto all’onere di individuare ed esplicitare la “soluzione” al quesito posto, si configura come un giudizio tecnico-giuridico, di carattere dicotomico, sulla correttezza o meno dell’interpretazione normativa prospettata, il cui valore esimente riposa in primis sulla conformazione spontanea dell’ente alle indicazioni ricevute.


L’illustrata cornice ordinamentale impone pertanto di considerare la funzione consultiva, oggi disciplinata dal rinnovato art. 2 della L. n. 1/2026, come un presidio di coerenza costituzionale, di necessario ossequio al canone della legalità nell’ambito della materia della contabilità pubblica e, quindi, di garanzia per gli equilibri di bilancio, in ragione del combinato disposto degli artt. 81 e 97 Cost.; è questo dunque l’alveo in cui si colloca, oggi, la valutazione della richiesta di parere da parte della Sezione regionale di controllo.

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