La Corte dei Conti ricorda che le convenzioni per “consulenze” possono essere stipulate solo con pubbliche amministrazioni o istituzioni senza scopo di lucro



Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 19/2026/VSG del 2 marzo 2026

Su richiesta della Sezione, è stato fornito l’elenco dei soggetti privati non accreditati con cui sono state stipulate convenzioni per consulenze specialistiche negli anni 2023 e 2024. Fra tali soggetti la Sezione rileva la presenza di diverse società, anche di capitali, presuntivamente perseguenti scopo di lucro.
Fra i requisiti e le condizioni per l’autorizzazione di attività consulenziale, l’art. 91, c. 2, lett. a) e b), del vigente CCNL 2019-2021 (sottoscritto in data 23 gennaio 2024) “Qualora l’attività di consulenza sia chiesta all’Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: – i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; – il compenso e le modalità di svolgimento.
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale […]”.
Posto quanto sopra, le convenzioni stipulate con società presuntivamente aventi scopo di lucro (società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice), ove – come affermato dall’Istituto – abbiano ad oggetto consulenze specialistiche, appaiono in violazione delle suddette norme che consentono la prestazione di attività di consulenza solo a favore di “enti del comparto Sanità”, di “altre pubbliche amministrazioni” o di “istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro” (sempre comunque in assenza di contrasto con le finalità istituzionali del SSN, con gli interessi aziendali, con le esigenze di servizio e con gli obblighi di servizio del consulente richiesto).
La Sezione invita pertanto l’Istituto a rivedere le convenzioni in essere con soggetti privati al fine di verificare che le consulenze non siano prestate a favore di soggetti diversi da enti del comparto Sanità, altre pubbliche amministrazioni o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro onde valutarne la conformità alle fonti normative anche di rango negoziale.

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