La nuova funzione consultiva della Corte dei Conti su casi concreti non è limitata alla fattispecie relative all’attuazione del PNRR e del PNC


Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 75 del 6 marzo 2026


Ad avviso del Collegio è possibile attribuire un diverso e più ampio significato alla previsione in parola, la quale, con il riferimento “anche” a tali questioni, esplicita, mediante espressa indicazione, uno dei settori in cui è possibile accedere all’attività consultiva della Corte dei conti, senza tuttavia escludere dal proprio ambito applicativo questioni giuridiche (afferenti alla contabilità pubblica) originate da fattispecie (necessariamente) concrete in settori diversi dall’attuazione del PNRR e PNC. Il tutto, in accordo con la rubrica dell’art. 2, intitolata alla “Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”, e con la ratio legis, che risiede nella necessità di garantire maggiore certezza del diritto nell’agire amministrativo e nell’esigenza che venga esclusa, “in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi”.


Tale lettura della disposizione, quale disciplina complessiva della funzione consultiva della Corte dei conti, appare preferibile anche perché consente di attribuire un concreto significato alla successiva precisazione, che altrimenti risulterebbe difficilmente decifrabile, di esclusione “in ogni caso” della colpa grave, e, almeno sotto tale specifico profilo, condivide la posizione espressa dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna nella deliberazione n. 14/2026/PAR (la quale pure, sebben valorizzando diversamente la locuzione “anche” come indice di una funzione additiva e selettiva, e non solo esplicativa, attribuisce all’art. 2 della legge 1/2026 il valore di disciplina unitaria della competenza consultiva delle Sezioni regionali di controllo).
Ciò posto, se è vero che la concretezza della fattispecie dalla quale originano le questioni giuridiche oggetto della richiesta qui in esame non impedisce a questa Sezione di esprimersi e rendere il proprio parere, resta fermo che tale attività consultiva non può esitare in un atto di cogestione e sostituire l’imprescindibile valutazione dell’Amministrazione circa l’adozione del provvedimento e i relativi contenuti, a ciò ostando il fondamentale principio di separazione dei poteri.

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