Anche per le funzioni non tariffabili i criteri di remunerazione devono premiare concorrenza e qualità, non essere immotivatamente ancorati ad un determinato anno


Consiglio di Stato, sentenza n. 1865 del 9 marzo 2026


La Regione Lombardia ha adottato nel 2019 la D.G.R. XI/2014, con la quale ha stabilito che per gli erogatori privati accreditati il tetto individuale delle funzioni non tariffabili fosse determinato sulla base dell’importo riconosciuto nel 2018, incrementabile al massimo del 5%. Tale criterio è stato poi ribadito e applicato nelle delibere relative alle annualità successive (2019, 2020, 2022 e 2023).

Le società appellanti – destinatarie del beneficio – hanno contestato nel dettaglio l’intero impianto regionale e a tal fine, hanno impugnato la D.G.R. XI/2014, lamentando lesioni dei principi di concorrenza, segnalando come l’ancoraggio “storico” del tetto individuale al dato del 2018 (ovvero, per le annualità successive al 2019, al dato dell’anno precedente) determini una illegittima cristallizzazione del mercato, creando un vantaggio irrazionale per gli operatori che nel 2018 avevano svolto funzioni in misura elevata

Il Collegio ha ritenuto che la finalità delle funzioni non tariffabili non sia quella di consolidare rendite storiche quanto, piuttosto, quella di sostenere attività che richiedono strutture organizzative complesse e che non possono essere compensate mediante tariffa. Pertanto, un criterio che non si confronta con la produzione effettiva, con la complessità dei casi trattati e con la capacità operativa attuale delle strutture, si pone in contrasto non solo con i principi di buon andamento, ma anche con la ratio stessa dell’istituto, in quanto determina un effetto di congelamento delle assegnazioni sulla base di produzioni non più rappresentative, con conseguenti riflessi negativi in termini di disparità di trattamento tra operatori “storici” e operatori che hanno investito e innovato e, quindi, più in generale, di ingiusta penalizzazione degli erogatori più dinamici o ad alta specializzazione

La permanenza ultrannuale di un tetto fondato su valori risalenti e non aggiornati non è compatibile con un fondo destinato a premiare efficienza e qualità.
In tale assetto complessivo, si integra appieno gli estremi della manifesta irragionevolezza entro i quali è esperibile, nella materia de qua, il sindacato giurisdizionale, in quanto emerge con sufficiente nettezza: – che il criterio del tetto basato sul valore 2018 (+5%) è manifestamente irragionevole, immotivatamente rigido, privo di adeguata istruttoria e produttivo di effetti distorsivi contrari ai principi di equità e buon andamento; – che, parimenti, la determinazione per il 2019 è viziata nella misura in cui include funzioni non più attuali, con effetti che si trascinano negli anni successivi. L’azione di determinazione dei tetti va quindi orientata dal principio per cui il concetto di stabilità, pur legittimo se opportunamente e gradualmente bilanciato con quello di efficienza, non può tradursi in una sostanziale cristallizzazione del sistema, né in un ostacolo alla crescita degli operatori più virtuosi.

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