Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 59 del 10 marzo 2026
Con riguardo alla problematica in questione, occorre far riferimento ad una recentissima ordinanza della Corte di cassazione a Sezioni unite (n. 1527/2026 del 23/1/2026), deliberata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che ha affermato, con riguardo a fattispecie analoga a quella sub iudice, “la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile”.
La suddetta pronuncia della Corte di Cassazione ha accuratamente argomentato la soluzione interpretativa prescelta, confutando la diversa ricostruzione ivi articolata dalla Procura generale.
Risulta ad ogni modo del tutto condivisibile la ricostruzione, operata dal giudice della giurisdizione, della mens legis della riforma dell’art. 180 del d.l. n. 34/2020, che ha evidentemente inteso sottrarre gli albergatori alle responsabilità prima previste dall’ordinamento penale (delitto di peculato) e anche all’attività delle procure contabili, provvedendo, altresì, a conferire efficacia retroattiva alla qualificazione in termini di responsabile d’imposta e alla disciplina sanzionatoria (art. 5-quinquies del d.l. 21.10.2021 n. 146, convertito in l. 17.12.2021 n. 215
In ragione di quest’ultima argomentazione e tenuto conto dell’autorevolezza del recentissimo intervento della Suprema Corte, in sede proprio di regolamento preventivo di giurisdizione, ritiene il Collegio di doversi adeguare alla suddetta statuizione.