Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, sentenza n. 62 del 18 marzo 2026
L’emersione di contrasti orizzontali tra le Sezioni giurisdizionali di appello, sulla corretta esegesi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, ha indotto la Procura generale a deferire alle Sezioni riunite una questione di massima, ai sensi dell’art. 114, co. 3 c.g.c., innervata in un giudizio pendente dinanzi alla Sezione prima giurisdizionale di appello. Il giudice della nomofilachia, con la decisione di cui alla sentenza n. 1/2025/QM, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte ex art. 53, commi 7 e 7-bis del dl d.lgs. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni d’incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”
Questo impone alla Sezione di assolvere l’appellato dalla posta di danno contestata dalla Procura, salva l’applicazione dell’art. 117 c.g.c. sulla riproposizione della questione in caso di motivato dissenso. Detta disposizione prevede, infatti, che “la sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, già enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione”.
Prima dell’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016), che ha previsto il meccanismo processuale del motivato dissenso per le Sezioni di appello con esclusione delle Sezioni giurisdizionali regionali, si è a lungo dibattuto sull’efficacia delle sentenze del Giudice della nomofilachia sia nel giudizio a quo che in quelli che presentavano analoghe questioni di diritto. Dopo talune oscillazioni giurisprudenziali, le Sezioni riunite con sent. n. 5/2008/QM, hanno affermato che il principio di diritto espresso dal Giudice della nomofilachia avesse un effetto vincolante soltanto nei confronti del giudice di provenienza del procedimento incidentale, coprendo “l’intero processo” e, quindi, “tutte le fasi e gradi dello stesso giudizio” mentre, negli altri casi, avesse autorità di precedente giurisprudenziale (artt. 363, co.4, e 384, co. 2 c.p.c.), destinato a promuovere quella (tendenziale) omogeneità di indirizzo giurisprudenziale che è connaturata all’esercizio della funzione nomofilattica e che fonda una doverosità e non un obbligo di adeguamento del giudice di merito, in ragione del rispetto del principio di certezza del diritto.
La successiva formulazione dell’art. 117 c.g.c., applicabile alla fattispecie di causa, ha ribadito che, in caso di non condivisione del principio di diritto già enunciato dalle Sezioni riunite, il giudice di appello (e non più anche le Sezioni regionali, come invece prevedeva la pregressa disciplina) “rimette”, con ordinanza motivata, la “decisione dell’impugnazione”, analogamente a quanto prevede l’art. 374, co. 3 c.p.c. Sicché, ove ricorrente un motivato dissenso, l’interpretazione letterale dell’art. 117 non consente dubbi in merito all’oggetto della rimessione, lasciando chiaramente intendere che alle Sezioni riunite venga devoluto non solo il riesame del principio di diritto non condiviso dal giudice dissenziente, ma anche la decisione del merito del gravame, giacché quest’ultimo rimette e non già può rimettere la decisione dell’impugnazione.
L’Organo della nomofilachia ha inteso, tuttavia, “fornire un’interpretazione sistematica dell’art. 117 c.g.c. e, così, farne buon governo nell’applicazione concreta” ritenendo spettare al medesimo (nell’affermare il principio di diritto sul quale si è incentrato il motivato dissenso) “valutare se si debba, caso per caso, definire l’intero giudizio di impugnazione oppure decidere per tal via solo uno o più dei motivi di gravame”, per poi rimettere alla sezione semplice la causa per la decisione degli ulteriori motivi. Nella specie, hanno revisionato il principio di diritto, enunciato con sent. n. 11/QM/2015, e definito l’intero giudizio (SS.RR. n. 33/MD/2017).
Nel rispetto di tali premesse interpretative, il Collegio non ritiene sussistano i presupposti, quale prerogativa del Giudice titolare del giudizio nell’ambito del quale il principio di diritto deve trovare applicazione, per un motivato dissenso, non ricorrendo neppure un quid novi sopraggiunto che induca a una diversa e non implausibile valutazione. In sostanza, la Sezione, allo stato, ravvisa una indubbia sostenibilità del principio di diritto che limita l’obbligo di riversamento, del dipendente pubblico, dei compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni extraprofessionali (di cui ai commi 7 e 7 -bis dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001), alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione)