Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale D’appello, sentenza n. 64 del 26 marzo 2026
In via preliminare va vagliata l’eccezione di prescrizione, sollevata dall’appellante nel primo motivo di impugnazione.
Al riguardo, osserva il Collegio che la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 20/1994, nel caso in cui il danno derivi da una serie di pagamenti riferiti a diversi periodi temporali, ma riconducibili a un unico atto deliberativo, deve essere stabilita alla data di ciascun pagamento (Corte dei conti, SS.RR. n. 5/QM/2007).
Nel caso in esame, l’attuale appellante è stato formalmente messo in mora con un atto interruttivo della prescrizione da parte dell’Università G. D’Annunzio, datato 10 luglio 2015 e notificato il 15 luglio 2015. Successivamente, è stato citato in giudizio con un atto notificato il 28 aprile 2016. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno per i pagamenti illegittimi effettuati a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici, in misura eccedente quanto consentito, non risulta prescritto relativamente agli emolumenti erogati indebitamente a partire da luglio 2010, come indicato nella citazione, fino a novembre 2014. In tale data, il nuovo Direttore generale ha avviato le procedure per recuperare le somme percepite indebitamente dai soggetti interessati. L’eccezione è quindi da respingere.