La Sezione rileva come le aziende ospedaliero universitarie, in quanto assimilabili alle università ai fini dell’applicazione delle norme sul patrocinio legale, sono onerate di una specifica motivazione, nella delibera di conferimento di un incarico legale esterno, circa la necessità di ricorrere a un avvocato del libero Foro piuttosto che al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Il principio, affermato anche dalla Corte di Cassazione (ex plurimis, sentenza n. 39430 del 13 dicembre 2021), deriva dal concorso delle aziende ospedaliero universitarie, pur dotate di autonomia giuridica, alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’università e da una forma di cogestione con l’ateneo che giustifica l’applicazione anche alle AOU delle norme che regolano il patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato per le università. In particolare, la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento già espresso in più occasioni sull’esistenza di comunità di intenti e funzioni e di una sostanziale gestione comune tra le università e le aziende ospedaliere universitarie, ha statuito che la facoltà per le università statali di derogare al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, subordinatamente all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità, trova applicazione anche nei confronti delle aziende ospedaliero universitarie in coerenza con le esigenze di tutela della finanza pubblica che costituiscono uno dei fondamenti dell’istituto del patrocinio autorizzato.
La Sezione richiama pertanto l’Azienda a conformarsi all’affermato principio.