ANAC, Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 18 marzo 2026.
Se l’incarico da affidare all’esterno, oltre a essere altamente qualificato, è anche temporaneo e straordinario, allora si tratta di una prestazione di natura intellettuale che può rientrare tra le fattispecie di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Ciò vuol dire che, in tali ipotesi, non è ammesso il rinnovo dell’incarico, atteso che, come rilevato anche da costante giurisprudenza contabile, la ratio dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 va intesa nell’ottica di evitare che siano sottoscritti contratti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti dell’amministrazione.
Per completezza, si precisa che tali incarichi non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità e che, quindi, per gli stessi, non va acquisito il CIG
Qualora, invece, l’amministrazione, prima di affidare l’incarico, è già a conoscenza del fatto che quella prestazione non è meramente occasionale ed eccezionale perché risponde a bisogni permanenti dell’amministrazione e che la stessa necessiterà di un rinnovo, allora si configura un appalto di servizi in relazione al quale va acquisito il CIG.