Corte dei Conti, Sezione di Controllo Friuli Venezia Giulia, Deliberazione n. FVG/14/2026/PAR
In tema di incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, l’adozione della disciplina interna recante i criteri di riparto oltre il termine (non perentorio) di trenta giorni dall’entrata in vigore del Codice non preclude la liquidazione dei compensi, a condizione che le risorse siano state regolarmente accantonate nel quadro economico dell’intervento e che la procedura sia stata avviata sotto la vigenza della nuova normativa.
Il principio del tempus regit actionem salvaguarda il legittimo affidamento del dipendente, la cui pretesa ha natura retributiva e sorge con l’espletamento dell’attività, pur essendo la concreta ripartizione subordinata all’atto amministrativo generale
Sotto il profilo oggettivo, l’incentivabilità è estesa a tutte le procedure di affidamento, superando la limitazione alle sole “gare” d’appalto prevista dal precedente Codice. Tuttavia, occorre distinguere tra proroga e rinnovo contrattuale: solo il rinnovo, configurandosi come una nuova negoziazione e un nuovo affidamento, permette l’erogazione dell’incentivo parametrato sul nuovo importo
La proroga tecnica o contrattuale, invece, non dando luogo a una nuova procedura negoziale, non giustifica ulteriori incentivi oltre a quelli già calcolati sull’importo stimato iniziale che deve già ricomprendere tali opzioni. Infine, la disciplina degli incentivi tecnici non trova applicazione nel caso di affidamenti a società in house, attesa l’assenza di una relazione intersoggettiva tra l’ente e la propria articolazione operativa (immedesimazione organica), che esclude il requisito della terzietà sostanziale