Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 12513 dep 2 aprile 2026
Il ricorrente sostiene, correggendo l’originaria dichiarazione sull’importo delle somme consegnate al – nel processo a carico di questi ha sostenuto di avere corrisposto al X la somma di 100/150 euro a volta e non di 300 euro – che si trattava di un importo irrisorio, di un modestissimo donativo sproporzionato rispetto all’atto collegato alla funzione svolta dal quindi inidoneo a configurare il corrispettivo per la sussistenza del reato di corruzione trattandosi, al più, di una regalia erogata perché il X si mostrava persona disponibile a raccoglierne gli sfoghi.
La sentenza impugnata ha già esaminato la deduzione difensiva evidenziando che in tema di corruzione per l’esercizio della funzione, benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, tuttavia l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione, il cui mercimonio integra il disvalore del fatto punito dall’art.318 cod. peno (Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158 – 02).
Un dato probatorio evidentemente superfluo, nel caso in esame, ai fini della ricostruzione della vicenda in esame per la chiarezza, alla stregua delle intercettazioni atti, dell’accordo convenuto tra il ricorrente e il X, ma anche irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto tenuto conto che la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale “regalia d’uso” idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico,.ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000 (Sez. 6, n. 1620 del 11/11/2025, dep. 2026, Selmi, Rv. 289204 – 01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 – 01).
Deve, dunque, essere ribadito il principio secondo cui se c’è l’accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità, è integrato il reato di cui all’art. 318 cod. pen., quale che sia il “prezzo” concordato, e anche se esso sia modico. Per configurare il reato di cui all’art. 318 cod. peno è necessario e sufficiente che il dono costituisca il corrispettivo di un comportamento funzionale del pubblico ufficiale, inserendosi in un rapporto sinallagmatico di tipo bilaterale nel caso in esame accertato.