Il licenziamento sulla base di una chat di whatsapp: la Cassazione cambia orientamento?


Corte di Cassazione, sentenza n. 7982 del 31 marzo 2026


Il licenziamento intimato a X sulla base di contestazione che ascriveva alla dipendente, direttrice di un ufficio postale, di avere reso nell’ambito di una chat whatsapp una dichiarazione relativa a direttive interne adottate dalla società, concernenti le procedure di controllo relative al possesso del green pass da parte degli utenti che accedevano all’ufficio postale (possesso prescritto in relazione all’emergenza pandemica da Covid); in tale dichiarazione si faceva riferimento a minacce di sanzioni disciplinari proferite dalla superiore gerarchica per l’ipotesi di mancato controllo, si usavano espressioni offensive verso i colleghi, si rivelavano procedure interne destinate a rimanere riservate indicando anche le modalità che consentivano in concreto di eluderle pur in assenza di green pass; la dichiarazione era reperibile sulla pagina Facebook riferita ad altro soggetto, liberamente accessibile e consultabile dal pubblico.
La Corte di merito ha infatti ritenuto sufficiente ad integrare l’illecito ascritto la circostanza che la dichiarazione fosse stata resa “davanti a soggetti terzi”, per tali intendendosi gli altri partecipanti alla chat; nel ragionamento decisorio seguito dal giudice del reclamo la verifica dell’elemento soggettivo nel senso del suo carattere intenzionale è riferita per l’appunto alla condotta dichiarativa direttamente rivolta ai partecipanti della chat; viceversa, l’affermazione della sussistenza dell’elemento colposo concerne il diverso profilo della prevedibilità della diffusione del messaggio all’esterno da parte di terzi ed ha riguardo non alla condotta in sé ma alla rappresentazione delle sue conseguenze sul piano della possibilità che essa potesse essere portata a conoscenza di soggetti esterni alla chat.


E’ inoltre da rimarcare che la natura di corrispondenza privata, riconoscibile alla messaggistica whatsapp (v Corte cost. n. 170/2023), se pone in astratto un problema di utilizzabilità dei messaggi riservati diffusi da terzi, problema nello specifico superato dal fatto che non è stata investita da censura la affermazione di prime cure in punto di utilizzabilità della messaggistica in questione, non esclude comunque che le dichiarazioni diffuse con tale mezzo possano integrare anche gli estremi dell’illecito disciplinare, ove connotate, come nello specifico, dalla volontà di ledere la reputazione della parte datoriale e dei colleghi, di diffondere informazioni riservate di indicare modalità elusive di procedure prescritte dalla società datrice da lavoro in relazione alla esigenza di contenimento della emergenza pandemica. In altri termini, il solo fatto che la dichiarazione sia resa nell’ambito di una corrispondenza privata non scrimina il rilievo disciplinare della condotta. Alla stregua di tali considerazioni non sussiste la denunziata perplessità o contraddittorietà di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo posto che l’accertamento del suo diverso atteggiarsi ha ad oggetto in un caso la condotta in sé (intenzionale) e nell’altro gli effetti ad essa connessi che, in quanto prevedibili, sono imputati alla lavoratrice a titolo di colpa.

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