Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 52/2026
Toscana Energia S.p.A. è una società mista pubblico-privata, partecipata dal Comune di Montecatini Terme in forma diretta per una percentuale pulviscolare dello 0,0549% del capitale.
Il socio privato, rappresentato da Italgas S.p.a., detiene il 50,658 % del capitale sociale. La Società opera nella gestione del servizio di distribuzione del gas, nell’erogazione di energia elettrica, calore ed altre forme di energia. Nella scheda MEF l’Ente qualifica Toscana Energia S.p.a. come società controllata dal Gruppo Italgas e l’attività svolta dalla stessa viene ricondotta all’art. 4, comma 2, lett a) – produzione di un servizio di interesse generale. L’assenza dell’analisi dei costi di funzionamento sollevata dal Magistrato Istruttore in fase istruttoria appare anche in questo caso colmata con l’invio della DGC 277/2025 e per cui pertanto viene confermata la necessità di ricomprendere tale analisi all’interno del Piano di razionalizzazione.
All’esito della ricognizione viene deciso il mantenimento senza interventi, con una lacuna motivazionale che non viene colmata nella nota prot. 786/2026 e nella DGC 277/2025; l’ente si limita, infatti, a confermare l’assenza degli elementi di criticità dettate dal TUSP (in base ai quali la razionalizzazione diventerebbe obbligatoria) e a precisare che “il dividendo derivante dalla chiusura dell’esercizio 2024 e spettante al Comune di Montecatini Terme è di € 16.737,96”.
Si osserva altresì che l’assenza di controllo non appare coerente con una valutazione di strategicità della partecipazione stessa, attraendola ad una mera attività d’investimento che, in quanto tale, non sembra in linea con le finalità del TUSP.
Ne consegue nei futuri Piani di razionalizzazione l’eventuale mantenimento della società è da motivare in modo rafforzato data sia la modesta entità della partecipazione che l’assenza di strumenti in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche che consentano di determinare la governance della società. Non risulta di immediata percezione, infatti, come tale società – in assenza di un potere pubblico in grado di orientarne le scelte – possa operare in modo strumentale alle finalità istituzionali dell’ente. Come affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG) “tali partecipazioni, infatti, rischierebbero di essere sindacate quali meri sostegni finanziari nel nostro sistema non consentiti”.