Se i requisiti del capitolato sono molto specifici, bisogna inserire le parole ‘o equivalente’

Corte di Giustizia dell’Unione Europea,  (Settima Sezione) sentenza del  16 aprile 2026, resa nella causa C‑568/24


L’ospedale aveva  dato avvio a una procedura di consultazione del mercato relativamente al robot chirurgico oggetto della gara d’appalto, da cui è emerso, da un lato, che esistevano due tipi di robot chirurgici dotati di funzionalità simili, vale a dire un robot di tipo monoblocco (i bracci del robot hanno una disposizione unitaria) e un robot di tipo modulare (i bracci del robot hanno una disposizione individuale), e, dall’altro, che erano stati individuati almeno tre produttori di robot di tipo modulare.
     Nel capitolato d’oneri relativo alla suddetta gara d’appalto, l’ospedale ha presentato le specifiche tecniche del robot chirurgico di cui trattasi nei seguenti termini: «Apparecchiatura di chirurgia robotica assistita, modulare e mobile, con almeno quattro moduli con bracci robotici indipendenti e applicabilità certificata come minimo per le seguenti specializzazioni: chirurgia generale, ginecologia, urologia, chirurgia toracica. L’apparecchiatura deve poter essere collocata nel blocco operatorio senza che siano necessari particolari accorgimenti, consentendo un approccio ibrido all’intervento [chirurgico] con un passaggio rapido dalla chirurgia laparoscopica classica alla chirurgia robotica assistita e viceversa, ogniqualvolta ciò sia necessario nel corso di una procedura [chirurgica]. L’apparecchiatura deve poter essere utilizzata in modo continuativo».
   In quanto fornitore di robot chirurgici di tipo monoblocco, la Sof Medica ha ritenuto che tali specifiche tecniche violassero i principi di aggiudicazione degli appalti pubblici enunciati negli articoli 2, 50, 155 e 156 della legge n. 98/2016, che mirano ad attuare gli articoli 18 e 42 della direttiva 2014/24, giacché favorirebbero i soli robot chirurgici di tipo modulare. La Sof Medica ha quindi chiesto al Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania) che fosse ingiunto all’amministrazione aggiudicatrice di sopprimere dette specifiche tecniche, che sarebbero state discriminatorie, di stabilire requisiti minimi che garantissero una procedura trasparente basata su una concorrenza effettiva e, ove non fosse stato possibile rettificare la documentazione relativa alla gara d’appalto, di annullare la procedura di aggiudicazione di cui trattasi.


   La Corte ha stabilito che  l’articolo 42, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/24
deve essere interpretato nel senso che:
un’amministrazione aggiudicatrice non può prevedere, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di fornitura di un robot chirurgico, requisiti relativi al carattere modulare e mobile, al peso, alla superficie occupata nonché alla disposizione dei bracci del robot chirurgico oggetto dell’appalto in parola, senza che tali requisiti siano accompagnati dalla menzione «o equivalente», a meno che, alla luce dei documenti di gara, detti requisiti discendano inevitabilmente dall’oggetto di detto appalto.

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