Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 101
Il quadro normativo differenzia il trattamento fiscale delle borse di studio in base al rapporto che lega il percettore e l’erogatore:
– in caso di sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, la borsa di studio è fiscalmente inquadrabile nella categoria dei redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, qualora la borsa di studio venga erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti in favore dei familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, in deroga al generale principio di onnicomprensività, questa non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera fbis), del TUIR;
– qualora il beneficiario non sia legato all’erogatore da un rapporto di lavoro dipendente, la borsa di studio rientra nella categoria dei redditi assimilati a reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.
Al riguardo, con nota prot. 2000/143860 del 2 agosto 2000, il Ministero delle Finanze Dipartimento delle entrate, in risposta a un quesito posto dall’INPDAP, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini Irpef e Irap, delle borse di studio erogate dal ”Fondo previdenza e credito”, istituito dall’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, come precisato nella circolare n. 326 del 1997, «il trattamento fiscale delle erogazioni poi effettuate dagli enti o dalle casse in forza dei contributi versati, deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l’imposizione sui redditi, e, pertanto, dette prestazioni sono assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del Tuir». Pertanto, il Ministero delle Finanze ha ritenuto che «le somme in discorso, poiché costituiscono borse di studio, devono essere qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a norma dell’art. 47 [ndr. ora articolo 50], comma 1, lett. c) del Tuir e, pertanto, essere assoggettate a tassazione».
Tanto premesso, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, si ritiene corretto il trattamento fiscale fino ad ora applicato dall’Istante, in linea con la precedente nota del Ministero delle Finanze Dipartimento delle entrate del 2 agosto 2000, che qualifica le borse di studio in parola come redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR. Conseguentemente, ai fini IRAP, le borse di studio concorrono alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 10bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446