Le borse di studio degli enti di previdenza sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente

Agenzia delle Entrate,  Risposta a interpello n. 101

Il quadro normativo differenzia il trattamento fiscale delle borse di studio in base al rapporto che lega il percettore e l’erogatore: ­         
  –  in  caso  di  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro  dipendente,  la  borsa  di  studio  è  fiscalmente inquadrabile  nella  categoria  dei  redditi  di lavoro  dipendente.  Tuttavia, qualora la borsa di studio venga erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti in favore dei familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, in deroga al generale  principio di onnicomprensività, questa non concorre alla formazione del reddito di lavoro  dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f­bis), del TUIR; ­  
  –  qualora il beneficiario non sia legato all’erogatore da un rapporto di lavoro  dipendente, la borsa di studio rientra nella categoria dei redditi assimilati a reddito di  lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.


Al  riguardo, con  nota  prot.  2000/143860  del  2 agosto  2000, il Ministero  delle  Finanze ­ Dipartimento delle entrate, in risposta a un quesito posto dall’INPDAP, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai  fini  Irpef e  Irap, delle borse  di studio erogate dal ”Fondo previdenza e credito”, istituito dall’articolo 1, comma 245,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In  particolare, il Ministero  delle Finanze  ha chiarito che, come  precisato  nella  circolare n. 326 del 1997, «il trattamento fiscale delle erogazioni poi effettuate dagli enti o dalle casse in forza dei contributi versati, deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l’imposizione sui redditi, e, pertanto, dette prestazioni sono assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del Tuir». Pertanto, il Ministero delle Finanze  ha  ritenuto  che  «le  somme in  discorso,  poiché  costituiscono  borse  di  studio,  devono  essere qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a norma dell’art. 47 [ndr. ora articolo 50], comma 1, lett. c) del Tuir e, pertanto, essere assoggettate a tassazione».


Tanto premesso, alla luce della normativa e della prassi sopra richiamate, si ritiene corretto il trattamento  fiscale  fino ad ora applicato dall’Istante, in linea con la  precedente nota del Ministero delle Finanze ­ Dipartimento delle entrate del 2 agosto  2000, che qualifica le borse di studio in parola come redditi assimilati ai redditi di lavoro  dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR. Conseguentemente, ai fini IRAP, le borse di studio concorrono alla formazione della  base imponibile ai  sensi  dell’articolo  10­bis  del  decreto legislativo  15  dicembre  1997, n. 446

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