La “legge Foti” non ha inciso sulla regola generale che ancora l’esordio della prescrizione del danno erariale alla conoscibilità del fatto dannoso da parte dell’amministrazione


Corte dei Conti,  Terza Sezione Centrale d’Appello,  sentenza n. 42 del 4 marzo 2026

La nuova formulazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, ancorando  il decorso del termine di prescrizione alla data in cui si è verificato il fatto  dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’Amministrazione o la  Procura della Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, preclude,  con maggiore chiarezza rispetto alla formulazione precedente – ed in linea con  la giurisprudenza precedente la novella – la riproponibilità, al di fuori dei casi  di occultamento doloso, di approcci esegetici legati alla conoscenza effettiva  del danno da parte della pubblica amministrazione o del pubblico ministero  contabile.
Ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione va quindi  scrutinato il momento della conoscibilità del danno ingiusto, che richiede la  verifica dei fatti, afferenti, nel caso di specie, ai rimborsi illegittimi, nella loro  sequenza procedimentale, al fine di ricavarne il momento in cui  l’antigiuridicità del fatto causativo e l’evento dannoso emergono e si  esteriorizzano in applicazione di un criterio di diligenza e di conoscibilità  obiettiva.
Come affermato in varie occasioni dalle Sezioni Riunite (n. 7/2000/QM, n.  5/2007/QM, n. 14/2011/QM) in via generale, il dies a quo della prescrizione  dell’azione di responsabilità va individuato nella data del pagamento (o di  ciascun pagamento o esborso in caso di pagamenti frazionati o periodici), in  quanto solo da questo momento consegue un danno azionabile, in quanto  conoscibile (art. 2935 c.c.), con il correlativo sorgere dell’interesse ad agire. 
Deve dunque ritenersi che la novella apportata dalla l. n. 1/2026, incidendo  sull’art. 2 della legge n. 20/1994, nell’escludere che l’esordio della  prescrizione possa decorrere dal momento di effettiva conoscenza del danno  da parte dell’Amministrazione o della Procura della Corte dei conti, non abbia  inciso sulla regola generale dell’art. 2935 c.c. ovverosia sulla necessità della  conoscibilità “in astratto” del fatto dannoso arrecato all’Amministrazione,  indipendentemente dall’effettiva conoscenza dello stesso danno da parte dei  predetti soggetti.


Il Collegio osserva inoltre che nella fattispecie di causa la Procura erariale non  ha addotto alcun comportamento degli appellanti diretto all’occultamento del  danno, né tale comportamento emerge dagli atti acquisiti al fascicolo di causa  o è stato accertato dal giudice di prime cure, che ha invero ritenuto sussistente  una responsabilità degli odierni appellanti per colpa grave.

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