Corte dei Conti, Terza Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 42 del 4 marzo 2026
La nuova formulazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, ancorando il decorso del termine di prescrizione alla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’Amministrazione o la Procura della Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, preclude, con maggiore chiarezza rispetto alla formulazione precedente – ed in linea con la giurisprudenza precedente la novella – la riproponibilità, al di fuori dei casi di occultamento doloso, di approcci esegetici legati alla conoscenza effettiva del danno da parte della pubblica amministrazione o del pubblico ministero contabile.
Ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione va quindi scrutinato il momento della conoscibilità del danno ingiusto, che richiede la verifica dei fatti, afferenti, nel caso di specie, ai rimborsi illegittimi, nella loro sequenza procedimentale, al fine di ricavarne il momento in cui l’antigiuridicità del fatto causativo e l’evento dannoso emergono e si esteriorizzano in applicazione di un criterio di diligenza e di conoscibilità obiettiva.
Come affermato in varie occasioni dalle Sezioni Riunite (n. 7/2000/QM, n. 5/2007/QM, n. 14/2011/QM) in via generale, il dies a quo della prescrizione dell’azione di responsabilità va individuato nella data del pagamento (o di ciascun pagamento o esborso in caso di pagamenti frazionati o periodici), in quanto solo da questo momento consegue un danno azionabile, in quanto conoscibile (art. 2935 c.c.), con il correlativo sorgere dell’interesse ad agire.
Deve dunque ritenersi che la novella apportata dalla l. n. 1/2026, incidendo sull’art. 2 della legge n. 20/1994, nell’escludere che l’esordio della prescrizione possa decorrere dal momento di effettiva conoscenza del danno da parte dell’Amministrazione o della Procura della Corte dei conti, non abbia inciso sulla regola generale dell’art. 2935 c.c. ovverosia sulla necessità della conoscibilità “in astratto” del fatto dannoso arrecato all’Amministrazione, indipendentemente dall’effettiva conoscenza dello stesso danno da parte dei predetti soggetti.
Il Collegio osserva inoltre che nella fattispecie di causa la Procura erariale non ha addotto alcun comportamento degli appellanti diretto all’occultamento del danno, né tale comportamento emerge dagli atti acquisiti al fascicolo di causa o è stato accertato dal giudice di prime cure, che ha invero ritenuto sussistente una responsabilità degli odierni appellanti per colpa grave.