Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n. 70 del 21 aprile 2026
Già si era dato atto dell’orientamento della sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti, in cui si riteneva che la legge Foti sulla limitazione del danno erariale si applicasse pure ai medici (in questo blog https://www.iusmanagement.org/2026/04/13/il-nuovo-limite-al-danno-erariale-si-applica-pure-ai-medici/)
Subito dopo è intervenuta un’altra pronuncia, della medesima sezione, di senso opposto.
Nella fattispecie concreta la condotta foriera di responsabilità medico-legale è stata tenuta in data 18 gennaio 2020, ovverosia nella vigenza della cd. legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017). Nelle more della discussione del giudizio, è entrata in vigore la legge n. 1/2026, la quale ha ridefinito, in termini generali, la disciplina della responsabilità amministrativa.
Ad avviso della Sezione, la disciplina della responsabilità sanitaria deve ritenersi prevalente su quella ora introdotta dalla l. n. 1/2026, per le considerazioni che si vanno di seguito a illustrare.
In primo luogo, va detto che la legge Gelli-Bianco possiede un indubitabile connotato di specialità.
La legge Gelli-Bianco, secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza contabile, costituisce un sottosistema unitario e coerente, ragione per la quale non se ne è ammessa una applicazione atomistica.
Pertanto, la natura speciale della legge, che, come detto, non può essere messa seriamente in discussione, fa propendere per la conclusione che essa dovrà continuare ad avere applicazione anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 1/2026, in osservanza al noto principio giuridico, che attiene alla disciplina della successione delle leggi nel tempo, secondo cui “legi speciali per generalem non derogatur”
Ciò detto, potrebbe però obiettarsi che, almeno su un punto, la legge sopravvenuta ha indubbiamente introdotto una disciplina più favorevole rispetto a quella della l. Gelli-Bianco. Il riferimento è, ovviamente, al tetto al risarcimento del danno posto dall’art. 1, comma 1, n. 5 della l. n. 1/2026 (30% del danno e nel massimo l’importo di due annualità della retribuzione)
Tale tetto risarcitorio è indubbiamente più favorevole di quello previsto dalla l. n. 24/2017 all’art. 9, comma 5, il quale prevede che “L’importo della condanna per la responsabilità amministrativa […] non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo”.
Talché si potrebbe ritenere che, nella specie, debba prevalere il principio, proprio della normativa sanzionatoria, secondo cui, in relazione alla medesima fattispecie incriminatoria, la sanzione più lieve prevista dalla norma sopravvenuta deve prevalere su quella più sfavorevole prevista dalla norma vigente nel momento della condotta illecita.
A tale conclusione si frappongono, però, ad avviso della Sezione, due ostacoli.
In primo luogo, è dubbio che il principio della lex mitior sopravvenuta trovi applicazione con riguardo a una responsabilità, come quella amministrativa, che, pur connotata da qualche componente lato sensu sanzionatoria, rimane però essenzialmente di impronta risarcitoria.
In secondo luogo, è discutibile che la l. n. 1/2026 sia qualificabile come lex mitior nei confronti della l. n. 24/2017. Tale sarebbe indubbiamente la conclusione ove si isolasse il tema del tetto risarcitorio, omettendo però di considerare che, nel sottosistema della responsabilità del personale sanitario, tale tetto è solo un componente di una più ampia disciplina che, come sopra dimostrato, è orientata nel suo complesso a prevedere un trattamento più favorevole del personale sanitario rispetto a quello proprio della generalità dei dipendenti pubblici
Le considerazioni sopra svolte, imperniate sulla natura speciale della normativa di settore e sulla non applicabilità di principi elaborati nell’ambito della normativa sanzionatoria, consentono di ritenere manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità della norma che ha posto un tetto risarcitorio specifico per il personale sanitario difforme e meno favorevole rispetto a quello ora introdotto per la generalità dei dipendenti pubblici (in senso contrario, v. la sentenza di questa Sezione n. 64/2026, che, ravvisata tale possibile incostituzionalità, ha ritenuto di superarla mediante una lettura costituzionalmente orientata, secondo cui il tetto risarcitorio fissato dalla l. n. 1/2026 andrebbe esteso anche al personale sanitario).