Consiglio di Stato, sentenza n. 4258 del 26 maggio 2026
L’accesso all’ indennizzo ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1 bis della L. 241/1990 (danno da “mero ritardo” nell’adozione del provvedimento amministrativo) presuppone l’accertamento del ritardo che inizia a decorrere dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato per la conclusione del procedimento.
Il Collegio osserva che il mero superamento del periodo di conclusione del procedimento, in difetto dell’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9 bis, l. n. 241/1990, non è sufficiente per riconoscere il diritto al risarcimento dei danni da “mero ritardo”, ex art. 2-bis, comma 1 bis, della citata l. 241/1990.
Difatti, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, la possibilità di conseguire l’indennizzo da “mero ritardo” è condizionata alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, il quale prevede al comma 2 che “al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990”, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato. L’indennizzo per il danno c.d. da mero ritardo richiede, quindi, che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (Cass. civ., sez. un., 3 agosto 2025, n. 22363; Cons. Stato, sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7797; Id., sez. IV, 10 maggio 2022, n. 3625).
Per di più, con l’art. 28, comma 10, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, il legislatore ha contestualmente provveduto a perimetrare l’ambito applicativo dell’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, circoscrivendone gli effetti, «in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla medesima data di entrata in vigore» (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3040). L’art. 28, comma 12, del citato d.l. n.69/2013, ad oggi inattuato, ha previsto che «Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto …. con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,…sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo…».
Dunque, l’attuale ambito di efficacia della disposizione invocata resta ancora limitato, fino all’introduzione dei previsti regolamenti, ai soli procedimenti relativi allo svolgimento dell’attività di impresa. Per tale ragione è escluso che l’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, possa applicarsi alla fattispecie in esame.