Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3/2026
I fatti contestati all’Avv. [OMISSIS] di aver con condotte reiterate, consistenti nel ricorso sistematico e strumentale ad incessanti ed infondate azioni giudiziarie proposte sia in sede civilistica che penalistica nei confronti di [OMISSIS] [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], arrecando molestia ai predetti, costringendoli a modificare le loro abitudini di vita esponendoli a continue spese processuali e a gravi ricadute sul piano dell’immagine personale e professionale, nonché cagionando loro un perdurante stato di ansia, hanno trovato conferma nella sentenza del Tribunale di Monza n. [OMISSIS]/20 e nella misura cautelare interdittiva dell’esercizio della professione di avvocato adottata dal Giudice per le indagini Preliminari
La ricostruzione dei fatti e le valutazioni espresse dal Tribunale di Monza con la sentenza n. [OMISSIS]/20 hanno quindi trovato conferma nella sentenza della Corte di Appello. Il Tribunale di Monza sulla base delle risultanze istruttorie ritenute attendibili ha ravvisato nelle molteplici azioni giudiziarie intraprese dall’Avv. [OMISSIS] la sussistenza di un abuso del processo che, superando gli argini di una condotta censurabile anche in sede civilistica, è sfociato nella responsabilità prevista dal reato a lui ascritto, art. 612 bis c.p..
Le reiterate azioni giudiziarie in sede civile e penale hanno compromesso in modo serio lo stato di salute del sig. [OMISSIS], così come viene riconosciuto dal Tribunale Penale di Monza e dalla Corte di Appello di Milano, così da indurlo a fare ricorso a cure specialistiche
Ciò premesso, per la gravità dei fatti contestati che hanno avuto anche rilevanza penale, provata la responsabilità disciplinare dell’incolpato per quanto si è precisato, si conferma la sanzione della radiazione.