In caso di annullamento della selezione dirigenziale, spetta il risarcimento se adeguatamente dimostrato in termini presuntivi

Consiglio di Stato, sentenza n. 4367 del 1 giugno 2026


In primis, va dato atto che correttamente il risarcimento disposto dal TAR è stato commisurato al trattamento retributivo che la dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell’incarico.

Ciò posto, va ribadito il principio (da ultimo, Cons. Stato, VII, 9 febbraio 2026, n. 1009) per cui la chance risarcibile non è una speranza, ma una possibilità qualificata, la cui perdita deve essere dimostrata attraverso elementi oggettivi, seri e coerenti: il risarcimento da perdita di chance presuppone infatti che l’interessato fornisca la prova – almeno per presunzioni – di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non solo di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile in conseguenza dell’attività illegittima posta in essere dall’amministrazione.

Ciò in quanto per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ. (paradigma normativo cui va ricondotta la fattispecie di danno qui considerata) si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ossia verificatasi con modalità contrarie al diritto. Ne consegue la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto o al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico (ex multis, Cons. Stato, V, 4 giugno 2025, n. 4866).

Ritiene il Collegio che nel caso di specie tale dimostrazione sia stata resa, perlomeno in termini presuntivi: attesa infatti l’illegittimità dell’azione amministrativa originariamente contestata (come definitivamente accertato dalla sentenza di questa Sezione n. 4600 del 18 giugno 2020), l’odierna appellata risulta aver prodotto adeguata documentazione a sostegno delle proprie ragioni.

In particolare, dall’esame dei docc.ti 3, 4 e 5, dalla stessa prodotti in atti, risulta dimostrata la concreta probabilità di ottenere la nomina ad entrambi gli incarichi controversi: dall’esame del doc. n. 3 (relativamente all’incarico di “Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria”) emerge che nel caso in cui l’amministrazione non fosse incorsa in un evidente errore istruttorio – tra l’altro tempestivamente segnalatole ma non emendato – ossia l’erronea attribuzione alla stessa di un giudizio di insufficienza sulla Item “Esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale”, nonostante la candidata fosse in possesso di un’anzianità dirigenziale superiore ai colleghi che avevano invece ottenuto la sufficienza, la d.ssa X sarebbe stata l’unica ad ottenere 4 Item positivi e, quindi, a poter ragionevolmente ricoprire l’incarico direttivo in esame.

Per l’effetto, relativamente alla selezione di cui trattasi, in quanto dipendente interna ed unica idonea maggiormente titolata l’odierna appellata avrebbe logicamente avuto titolo più di ogni altro concorrente (parimenti interno) con qualifica dirigenziale a ricoprire l’incarico di direttore regionale “Direzione Salute e integrazione socio sanitaria”: dei dieci candidati, solo l’appellata sarebbe risultata in possesso delle quattro Item necessarie ad ottenere l’affidamento della direzione in esame.

Comments are closed.