Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 63/2026/REG
L’art. 7 comma 5 bis D.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che “E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.”
Va inoltre ricordato che in sede centrale la Corte dei Conti ha avuto modo di evidenziare come il divieto in questione si debba ritenere applicabile soltanto ai contratti sottoscritti a partire dal 1 luglio 2019.
Il quadro normativo risulta infine completato da una disciplina di tipo sanzionatorio allorchè venga violato il divieto normativo. Sul punto il legislatore ha infatti sancito la nullità del contratto e la responsabilità erariale a carico di chi si sia reso responsabile della stipula dello stesso, statuendo altresì la responsabilità di cui all’art. 21 decreto legislativo n. 165/ 2001 per i dirigenti che abbiano violato il precetto legislativo e il divieto di erogazione della retribuzione risultato.
Alla luce di quanto esposto, la Sezione raccomanda pertanto all’Ente di procedere tempestivamente alla modifica delle disposizioni regolamentari, al fine di garantirne l’allineamento al vigente quadro normativo e di prevenire possibili profili di illegittimità, responsabilità erariale e dirigenziale, nonché criticità organizzative e finanziarie per l’ente.