La Corte dei Conti ricorda il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazioni continuative


Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 63/2026/REG


L’art. 7 comma 5 bis D.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che “E’ fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro  esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate  dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in  essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.  I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì,  responsabili ai sensi dell’articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di  risultato.”


Va inoltre ricordato che in sede centrale la Corte dei Conti ha avuto modo di evidenziare  come il divieto in questione si debba ritenere applicabile soltanto ai contratti sottoscritti a  partire dal 1 luglio 2019.
Il quadro normativo risulta infine completato da una disciplina di tipo sanzionatorio allorchè  venga violato il divieto normativo. Sul punto il legislatore ha infatti sancito la nullità del  contratto e la responsabilità erariale a carico di chi si sia reso responsabile della stipula  dello stesso, statuendo altresì la responsabilità di cui all’art. 21 decreto legislativo n. 165/  2001 per i dirigenti che abbiano violato il precetto legislativo e il divieto di erogazione della  retribuzione risultato.
Alla luce di quanto esposto, la Sezione raccomanda pertanto all’Ente di procedere  tempestivamente alla modifica delle disposizioni regolamentari, al fine  di garantirne l’allineamento al vigente quadro normativo e di prevenire possibili profili di  illegittimità, responsabilità erariale e dirigenziale, nonché criticità organizzative e  finanziarie per l’ente.

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