Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 63/2026/REG
Il regolamento del Comune, nel descrivere i requisiti per l’iscrizione all’Albo per gli incarichi di consulenza, ed in particolare i requisiti minimi ha ritenuto sufficiente indicare nel “Terzo Livello: Junior” il solo “possesso almeno del diploma di Scuola Secondaria”.
Tale previsione contrasta con l’art. 7, comma 6, lett. a) del TUPI, che subordina il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza al possesso di una comprovata e particolare specializzazione anche universitaria.
In particolare, la normativa consente di derogare al requisito della specializzazione universitaria nei casi in cui l’incarico sia conferito a “professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276”. Tali fattispecie, tuttavia, restano subordinate alla condizione che l’affidamento non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nonché alla necessità di accertare in concreto la maturata esperienza professionale nel settore di riferimento.
Su quest’ultimo profilo la giurisprudenza contabile non ha mancato di rimarcare come il requisito della “comprovata specializzazione” imponga all’amministrazione un rigoroso accertamento in concreto, da effettuarsi mediante l’analisi del percorso lavorativo e della documentazione prodotta, con particolare riferimento ai curriculum professionali prodotti degli interessati.
La specializzazione richiesta deve essere intesa come il possesso di conoscenze altamente qualificate e specifiche, equiparabili, sotto il profilo contenutistico e professionale, a quelle conseguibili attraverso un percorso formativo universitario, purché strettamente coerenti con l’oggetto dell’incarico da conferire (cfr. (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia delib.ni n. 123/2012; n. 37/2009 e n. 28/2008).
Ciò evidenziato la Sezione non può che constatare l’impossibilità di accertare in concreto il requisito della comprovata specializzazione in capo a soggetti muniti del solo diploma di scuola secondaria di II Grado, raccomandando per tale ragione all’ente di procedere alla revisione dei requisiti minimi di accesso mediante l’eliminazione del “terzo livello: junior”, al fine di assicurare la conformità della disciplina regolamentare al vigente quadro normativo e ai principi di legittimità dell’azione amministrativa.