Dietrofront della Seconda Sezione di Appello: anche per il bidello, in caso di produzione di titoli di studio falsi, vi è danno erariale

Corte dei Conti, Sezione seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, Sentenza n. 92/2026


Già avevamo dato atto della decisione della Corte dei Conti, Sez. II Giurisdizionale Centrale d’Appello  (Sentenza n. 75/2026 ), con cui la stessa aveva escluso il danno erariale in un caso in cui un collaboratore scolastico aveva esibito titoli di studio falsi per ottenere l’assunzione (cfr https://www.iusmanagement.org/2026/04/29/titoli-di-studio-falsi-niente-danno-erariale-per-il-collaboratore-scolastico-nemmeno-parziale-ma-condanna-per-linsegnante)
La sentenza in argomento oggi, invece, è una decisione di senso opposto da parte della medesima Sezione, in diversa composizione.


Ad avviso del Collegio di appello, in particolare, non è ulteriormente elevabile  l’intervenuto svolgimento delle mansioni senza demerito, in ragione della tipologia di attività, che non richiedeva conoscenze specialistiche e professionalmente qualificate.
Ad avviso del Collegio non può, infatti, essere ignorato che la Corte costituzionale ha reiteratamente evidenziato che la responsabilità amministrativa, pur non smarrendo la sua natura risarcitoria di fondo, comunque presenta un carattere composito, in ragione del concorrere di “elementi restitutori e di deterrenza”, dunque anche lato sensu sanzionatori, (tra le più recenti, sentenze n. 132/2024, 123/2023 e n. 203/2022), di talchè si discosta dall’ “archetipo della comune disciplina civilistica” (sent. n.132/2024), sia della responsabilità aquiliana che contrattuale.


Ciò posto, è di palmare evidenza cha l’integrale elisione del danno risarcibile attraverso il riconoscimento della integrale utilità della prestazione resa, pur a fronte di un comportamento tenuto dalla X nella procedura di accesso al posto palesemente fraudolento, a prescindere dal contenuto delle mansioni rientranti nello specifico profilo professionale, fungibili e generiche, finirebbe per de-sostanziare l’istituto, eliminando una delle sue essenziali componenti (quella della prevenzione), incentivando condotte, come nel caso di specie, illecite anche di rilievo penalistico, peraltro inseritesi nell’ambito di un più esteso e articolato contesto truffaldino.
Pertanto, nel caso di accesso al pubblico impiego con produzione di titoli legittimanti falsi, resta irrilevante la tipologia delle mansioni come pure il possesso di altri titoli validi astrattamente legittimanti ma volontariamente non utilizzati (e questo, secondo il principio del “più probabile che non” in ragione della più bassa votazione) al fine di affermare che l’esborso subito dall’Amministrazione sia stato “comunque”, nella misura integrale, produttivo di “vantaggi”, in tal modo mandando, quindi, assolti soggetti che hanno fraudolentemente ottenuto il posto di lavoro a scapito di coloro che hanno partecipato alle procedure concorsuali in modo corretto e regolare.

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