Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n 152 del 8 luglio 2026
Rileva il Collegio che, con le recenti pronunce n. 63/2026 e n. 75/2026 aventi ad oggetto fattispecie pienamente sovrapponibili a quella dell’odierno giudizio, la Seconda Sezione centrale di appello, con condivisibili argomentazioni, ha assegnato specifica rilevanza alla presenza di un titolo “astrattamente idoneo a supportare lo svolgimento delle mansioni prettamente esecutive”, chiarendo che la prestazione richiesta all’appellante “(attività di collaboratore scolastico) non è di per sé illecita, né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
L’illiceità risiede nella condotta prodromica all’assunzione, non nell’oggetto o nella funzione economico-sociale del rapporto di lavoro poi effettivamente svoltosi”, dovendosi distinguere tra un’illiceità “in senso debole” ed un’illiceità “in senso forte” ove solo quest’ultima preclude ogni effetto al lavoro prestato, per contrasto con principi basilari dell’ordinamento.
Nella fattispecie in esame, il Collegio non reputa, pertanto, ravvisabile quella incompatibilità tra la prestazione e i valori fondamentali dell’ordinamento che, ai sensi dell’art. 2126 c.c., giustificherebbe la totale privazione della tutela retributiva, garantita, in via generale, dall’art. 36 della Costituzione, dovendosi considerare che “la prestazione è stata comunque eseguita, sia pure di fatto, e che la stessa ha prodotto comunque delle utilità per l’Amministrazione scolastica” (II App., sent. n. 63/2026 e n. 75/2026).
Rileva, infatti, il Collegio che le attività richieste all’appellante non richiedevano una professionalità altamente specialistica, come nelle ipotesi in cui è richiesto il titolo di laurea o un definito titolo di specializzazione per le quali non potrebbe riconoscersi alcuna utilità per l’Amministrazione, ma configuravano ordinarie e generiche mansioni di carattere esecutivo e che non hanno inciso sui principi di buon andamento dell’azione amministrativa.
Rammenta, inoltre, il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, della l. n. 20 del 1994, “nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l’obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”.
Al riguardo, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale di questa Corte hanno chiarito che la norma su richiamata “riconosce la complessità degli interessi e dei fini perseguibili con l’attività amministrativa, imponendo al Giudice contabile di valutare, nei termini più ampi possibili (“comunque”), l’utilitas conseguita, con la conseguenza che l’accertamento del danno presupporrebbe una valutazione globale degli effetti prodotti” e che: “ciò che entra nella valutazione della fattispecie è da una parte la coincidenza del soggetto danneggiato con quello avvantaggiato, con ciò intendendo che lucrum e damnum si possono compensare tra loro in quanto intervenienti sullo stesso patrimonio; dall’altra il fatto che il bilanciamento fra vantaggio e danno possa giustificarsi solo in presenza di un medesimo fatto generatore del pregiudizio (SSRR in sede giur., sent. n. 24/2020/QM/SEZ).
Aggiunge il Collegio che l’appellante risultava in possesso di altro titolo di studio astrattamente idoneo per l’accesso al posto e che, nella vicenda in esame, l’amministrazione danneggiata non ha mosso alcuna contestazione sull’idoneità dell’attività svolta.
Conseguentemente, nel solco del su richiamato orientamento giurisprudenziale in materia, reputa il Collegio che il danno arrecato dalla condotta dell’appellante debba “condivisibilmente ritenersi sterilizzato dall’utilità che la prestazione in via di fatto” ha prodotto (II App., sent. n. 63/2026 e n. 75/2026). Pertanto, conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, accoglie l’atto di appello proposto da X con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Le spese di difesa, in favore della parte appellante ed a carico del Ministero dell’Istruzione e del merito, sono liquidate come da dispositivo.