Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n 154 del 9 luglio 2026
L’azione del Requirente contabile traeva origine dalla notitia damni contenuta nella nota prot. n. 12852 del 22 febbraio 2021 con la quale il direttore Affari legali ed Avvocatura dell’azienda USL segnalava l’avvio di un procedimento penale (n. 6135/2016) nei confronti dell’appellante, avente, tra l’altro, ad oggetto l’utilizzo di ricettari destinati alla prescrizione di farmaci in regime di convenzione con l’ASL, nello svolgimento di attività libero-professionale.
Con sentenza n. 47/2024, depositata in data 17 maggio 2024, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana accoglieva la 3 domanda attorea e condannava il dott. X al pagamento, in favore dell’azienda sanitaria USL, dell’importo di euro 56.492,19.
Ed infatti, dalla lettura degli atti del procedimento disciplinare e, in particolare, dalla deliberazione n. 19 dell’11 novembre 2015 del Collegio arbitrale di medicina generale, emerge che: “le confuse, contraddittorie e comunque confessorie dichiarazioni del Dr. X e l’assoluta mancanza di qualsiasi contrario elemento di prova fanno ritenere che il motivo dell’emissione di un numero così elevato di prescrizioni in favore di soggetti non iscritti presso di lui non siano giustificate dall’occasionalità ma da una prassi consolidata”. E, ancora, la pronuncia n. 555/2020, emessa dal Tribunale civile di Firenze, Sezione Lavoro, evidenzia che: “nel corso dell’audizione relativa alla contestazione avente ad oggetto la prescrizione, per un considerevole lasso di tempo, di un rilevantissimo numero di ricette ad oltre 800 pazienti non iscritti nel suo elenco, il resistente, assistito dal proprio difensore, si scusava con l’azienda per gli errori commessi ed ammetteva il proprio inadempimento”.
Reputa, quindi, il Collegio che il complesso delle valutazioni svolte dalla Sezione di primo grado, alla luce dell’intera documentazione in atti, escluda la sussistenza del vizio di erroneità ed illogicità della sentenza appellata, avendo il Giudice di primo grado, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, tratto argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso ritualmente introdotti in giudizio, compresi quelli provenienti dalle indagini penali o raccolti nel corso di altri processi, in conformità alla consolidata giurisprudenza contabile d’appello (Sez. I App., sent. n. 164/2001; Sez. II App., sent. n. 52/2014, n. 152/2016).