Il Sindaco del Comune di Verona ha richiesto un parere in merito alla possibilità di rideterminare in aumento il compenso dei componenti dell’organo di revisione di un’azienda speciale comunale in costanza di incarico. L’ente ipotizzava l’applicazione analogica della disciplina prevista per i revisori degli enti locali (art. 241 TUEL e d.m. 21 dicembre 2018), laddove i compensi originari fossero stati fissati sulla base di parametri antecedenti e risultassero inferiori ai limiti massimi vigenti.
La Sezione ha espresso parere negativo. Il Collegio ha evidenziato la netta differenza strutturale e normativa tra l’organo di revisione dell’ente locale e quello dell’azienda speciale. Mentre per i revisori degli enti locali la normativa prevede aggiornamenti periodici legati alla classe demografica e alle responsabilità crescenti, per le aziende speciali vige ancora l’art. 52 del d.P.R. n. 902/1986. Tale norma attribuisce al Consiglio comunale il potere di deliberare un’adeguata indennità tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali, ma configura l’atto di nomina come unitario.
Secondo la costante giurisprudenza contabile e di legittimità, la determinazione del compenso deve accompagnare necessariamente la designazione dell’incarico. L’intangibilità del compenso in corso di rapporto risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità e l’indipendenza della funzione di revisione economico-finanziaria. La Sezione ha chiarito che non sussistono i presupposti per un’estensione analogica della normativa sui revisori degli enti locali, mancano infatti indici di adeguamento parametrati alla classe demografica del Comune per i revisori delle aziende speciali, i quali operano in ambiti di competenza distinti e non sovrapponibili. In conclusione, il potere discrezionale dell’ente locale nella determinazione del compenso deve esaurirsi al momento della nomina