Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenze nn. 213, 214, 215, 216/2026
Attraverso una serie di sentenze riguardanti sia gestori esterni (Plurima s.p.a.) che dipendenti interni (OMISSIS e OMISSIS), la Corte dei conti ha sancito un principio fondamentale per i consegnatari di beni mobili e di consumo, in particolare sulla mancata indicazione, nel conto giudiziale,
del valore economico delle rimanenze, dei carichi e degli scarichi, esposti
dalla consegnataria unicamente in termini quantitativi.
Al riguardo, il Collegio non disconosce che tale modalit‡ di rappresentazione risulti conforme alle Istruzioni Operative predisposte da Azienda Zero le quali distinguono, ai fini della compilazione del modello 24, il consegnatario di beni mobili, tenuto a esporre quantità e valore, dal consegnatario di beni di consumo, tenuto alla
sola indicazione delle quantità.
Tuttavia, tale prassi amministrativa, per quanto uniformemente seguita dalle aziende sanitarie regionali, non può derogare al principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il conto giudiziale del consegnatario a magazzino costituisce il documento contabile rappresentativo dell’intera gestione e deve pertanto consentire, anche per i beni di consumo, l’individuazione delle variazioni patrimoniali in termini di valore, a beneficio dell’intellegibilita dei dati, dell’efficacia del controllo giudiziale e del raccordo con le scritture generali e con lo stato patrimoniale
dell’ente, ove le giacenze di magazzino sono rappresentate anche in termini di valore (artt. 32, 33, 194, 626, r.d. n. 827/1924, art. 2426, comma 1, nn. 9 e 10, c.c., artt. 28 e 29, d.lgs. n. 118/2011)
Il conto giudiziale di magazzino non può limitarsi all’indicazione delle sole quantità, ma deve necessariamente riportare il valore economico delle rimanenze, dei carichi e degli scarichi.
L’omissione del dato economico è stata giudicata idonea a impedire la piena verifica giudiziale della gestione patrimoniale.