Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 211 del 15 luglio 2026
La sentenza affronta la complessa questione della qualificazione giuridica degli addetti alla riscossione in contesti caratterizzati da molteplici punti cassa. Il nucleo della controversia riguarda se ciascun cassiere debba essere considerato un agente contabile secondario (tenuto alla resa di un proprio sub-conto) o un mero fiduciario dell’agente principale.
La Corte rileva una profonda opacità rappresentativa derivante dalla discrepanza tra il contratto di appalto, che prevedeva una responsabilità unitaria in capo alla società, e le istruzioni operative, che invece attribuivano a ogni operatore login e password personali e la responsabilità individuale della quadratura del turno. Il principio cardine stabilito è che il dato decisivo per la qualifica di agente contabile è il mero fatto del maneggio di denaro pubblico, a prescindere da clausole contrattuali di manleva o provvedimenti formali di nomina.
L’assenza di sub-conti giornalieri e della relazione dell’organo di controllo interno ha impedito di ricostruire l’articolazione concreta delle responsabilità individuali, portando alla dichiarazione di irregolarità del conto