Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 251 del 17 luglio 2026, Relazione allegata
Assetto degli Organismi e delle Società partecipati regionali
Procedendo alla verifica dei compensi dei singoli componenti, in relazione alla suddetta soglia massima fissata in 240.000 euro annui lordi (“tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico”), si è rilevato anche nel 2025 lo sforamento del compenso complessivo per un componente della società X Spa.
In sede istruttoria la società – confermando quanto già comunicato dalla Regione nelle suddette misure consequenziali – ha precisato che “con delibera del 17 ottobre 2025, il CdA di X Spa ha:
i) sospeso l’erogazione del compenso che era ancora da corrispondere all’Amministratore Delegato di X Spa, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, essendo già stato raggiunto il limite di 240.000 euro in relazione all’esercizio 2025;
ii) richiesto all’Amministratore Delegato di X Spa la restituzione degli emolumenti corrisposti a quest’ultimo dalla società X Spa per la parte eccedente il limite di 240.000 euro, anche con riferimento all’esercizio 2025.
Si segnala che l’Amministratore Delegato di X Spa ha contestato giudizialmente la richiesta di CAL Spa, di cui alla citata delibera del 17 ottobre 2025, mediante un ricorso ex
art. 281-decies c.p.c., depositato al Tribunale.
Alla luce delle risultanze istruttorie, la Sezione prende atto di quanto riferito dalla Regione e da X Spa, e rileva l’avvenuta percezione per l’esercizio 2025 di un importo complessivo di 309.343 euro (114.343 euro da X Spa + 195.000 euro da altra società a controllo pubblico) da parte dell’Amministratore Delegato pro tempore della società, rispetto al limite onnicomprensivo di 240.000 euro (al lordo della quota contributiva a carico del lavoratore e non già di quella a carico del datore di lavoro), ex art. 11 comma 6 del TUSP.
Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.
In prima battuta, si rinvia alle conclusioni già formulate nella relazione allegata al precedente giudizio di parifica, nonché al parere reso da questa Sezione con deliberazione n. 8/2026/PAR del
20 gennaio 2026, per l’inquadramento sistematico della fattispecie dei compensi percepiti da amministratori di società non quotate a controllo pubblico, che abbiano percepito ulteriori emolumenti da società anch’esse a controllo pubblico.
Con la citata deliberazione n. SRCLOM/8/2026/PAR è stato infatti rilevato che “ai fini del rispetto del limite stabilito in 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016, da parte delle società non quotate a controllo pubblico, devono essere considerati anche gli emolumenti percepiti dagli organi amministrativi e di controllo presso società quotate a controllo pubblico, trattandosi di regola di calcolo onnicomprensiva che non distingue tra società quotate e non quotate quanto ai compensi da computare”.
In secondo luogo, comunque, la Sezione non può che prendere atto della perdurante vigenza del “limite dei compensi massimi” (da calcolarsi tenendo conto di tutti i compensi percepiti presso altre amministrazioni ed enti pubblici e società in controllo pubblico quotate e non quotate) testualmente fissato dall’art. 11, co. 6 TUSP, norma che – a differenza di altre disposizioni normative dello stesso Testo Unico – non è mai stata intaccata dal legislatore.
Al contempo, si osserva peraltro che, in
settori che vedevano un analogo limite derivante da una ratio assimilabile, ad oggi sussiste un trattamento diverso, come attesta la sentenza n. 135/2025 della Corte Costituzionale.
Tutto ciò doverosamente premesso, deve riaffermarsi che il controllo esperito sul punto dalla Corte dei conti rientra nell’esercizio di quell’attività pubblicistica avente “speciale natura neutrale, terza, imparziale e disinteressata” (in termini da ultimo si v. Cons. Stato, Sez. V, sent. 4789/2025, che richiama
Cass., Sez. Un., n. 5186/1979): si tratta cioè di una funzione di garanzia dell’ordinamento, di “controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato … preordinato a tutela del diritto oggettivo” (cfr. ex plurimis C. cost., sentt. n. 384 del 1991, n. 18 del 2019, n. 80 del 2021), con le conseguenze già illustrate nella versione definitiva del Referto di parifica dell’anno scorso, cui si rinvia.