In dubbio la costituzionalità della deroga temporale alla legge taglia idonei


TAR Lazio, sezione I-bis, ordinanza n. 12194 del 3 luglio 2026

Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l’applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l’altro, le graduatorie approvate nel 2026.

Il Collegio rileva che la disposizione della cui legittimità si dubita è in grado di creare una disparità di trattamento tra i concorrenti della medesima procedura concorsuale senza una valida ragione giustificatrice e ciò in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Invero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione, non vieta al legislatore di introdurre discipline differenziate, ma impone che la diversità di trattamento sia sorretta da una ragionevole giustificazione. Il principio di eguaglianza deve, invece, ritenersi violato quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso senza adeguata ragione giustificatrice oppure quando situazioni differenti siano assoggettate alla medesima disciplina.

Ebbene, sul punto, il Collegio rileva che la disciplina in esame collega l’applicazione del regime derogatorio – anche – alla data di approvazione della graduatoria. Tale elemento presenta caratteristiche peculiari, poiché: a) non dipende dal candidato; b) non dipende dal merito; c) non dipende dalle caratteristiche del concorso; d) non è prevedibile al momento della partecipazione; e) è rimesso esclusivamente ai tempi organizzativi dell’Amministrazione.

La conseguenza è che candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale possono ricevere trattamenti radicalmente differenti solamente perché le graduatorie afferenti ai profili professionali per i quali hanno partecipato sono state approvate in tempi distinti, come appunto avvenuto nel caso che ci occupa in cui alcune graduatorie sono state approvate a fine 2025, mentre altre sono state approvate ad inizio 2026; in questo modo, alcuni hanno beneficiato della deroga, mentre ad altri è stata applicata la disciplina del cd. “taglia idonei”. La differenza di trattamento è quindi determinata da poche settimane di scarto nella conclusione delle attività amministrative; inoltre, la differenza di trattamento è dovuta a scelte organizzative dell’Amministrazione, non essendo in alcun modo imputabile ai concorrenti.

Ebbene, una simile conseguenza appare difficilmente conciliabile con il principio di ragionevolezza. Il discrimine normativo, invero, risulta sganciato da qualsiasi elemento imputabile ai candidati e finisce per attribuire rilievo decisivo a circostanze meramente organizzative dell’Amministrazione, producendo effetti differenziati all’interno di procedure concorsuali disciplinate dallo stesso bando.

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