L’affidamento riposto in un orientamento interpretativo effettivamente esistente, ancorché successivamente disatteso in sede contabile, esclude la colpa grave

Corte dei Conti,  Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n 181 del 20 luglio 2026

Il giudizio trae origine dall’atto di citazione con cui la Procura regionale aveva convenuto in giudizio il rag. X, quale Presidente del Collegio dei revisori della Provincia, ed il dott. Y, dirigente responsabile del servizio finanziario dell’Ente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 121.195,35, corrispondente ai compensi corrisposti al X per lo svolgimento dell’incarico nel periodo 2018-2022, sul presupposto dell’illegittimità della sua nomina per effetto della causa di incompatibilità prevista dagli artt. 236 del d.lgs. n. 267 del 2000 e 2399, primo comma, lett. c), c.c. Secondo la prospettazione accusatoria, il rag. X, all’epoca della nomina e della successiva conferma nell’incarico, rivestiva la qualità di socio e componente del consiglio di amministrazione della società “Z S.p.A.”, affidataria di servizi di consulenza fiscale in favore della Provincia, circostanza che avrebbe determinato una situazione di incompatibilità tale da compromettere l’indipendenza richiesta per l’esercizio delle funzioni di revisore.


Il Collegio ha valutato che gli appellanti non hanno operato in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato e pacifico. Essi hanno, al contrario, fondato la propria condotta su pronunce della giurisprudenza civile che, nell’interpretare l’art. 2399 c.c., avevano escluso un automatismo nell’accertamento della compromissione dell’indipendenza del sindaco, richiedendo una verifica in concreto dell’effettiva incidenza del rapporto patrimoniale sull’autonomia di giudizio del professionista.
Analogo indirizzo risultava recepito anche dalle indicazioni elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, richiamate negli atti di causa, le quali proponevano criteri di verifica sostanziale dell’indipendenza professionale. Il Collegio ritiene che tale circostanza assuma rilievo decisivo. L’affidamento riposto in un orientamento interpretativo effettivamente esistente, ancorché successivamente disatteso in sede contabile, costituisce, infatti, un elemento idoneo ad escludere quel grado di rimproverabilità qualificata che integra la colpa grave. Ne consegue che, pur potendosi condividere, sul piano oggettivo, l’interpretazione della disciplina delle incompatibilità accolta dalla sentenza appellata, non può ritenersi raggiunta la prova della colpa grave in capo agli odierni appellanti. La vicenda si colloca, infatti, nell’ambito di una materia caratterizzata da obiettive incertezze ermeneutiche, rispetto alle quali gli appellanti hanno seguito un’opzione interpretativa confortata da precedenti giurisprudenziali e da orientamenti professionali qualificati.
Difetta, pertanto, quella macroscopica violazione dei doveri di servizio che sola consente l’affermazione della responsabilità amministrativa.

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