Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 153/2026 del 31/07/2026
L’Istante rileva che la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevede, con riferimento agli atti rilasciati in modalità telematica, un diverso trattamento ai fini dell’imposta di bollo a seconda della qualificazione degli atti soggetti al tributo: per gli atti e provvedimenti rilasciati dall’Amministrazione, l’articolo 4 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede, in caso di trasmissione o rilascio in via telematica, l’applicazione dell’imposta nella misura forfettaria di euro 16,00; per i contratti e, in generale, le scritture private, invece, l’articolo 2 della medesima Tariffa ”quantifica la misura dell’imposta in euro 16,00 per ogni foglio, ossia, ogni quattro facciate, senza ulteriori deroghe”.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ha ritenuto che:
gli atti e i provvedimenti amministrativi rilasciati al privato in esito al procedimento di assegnazione (…) devono essere assoggettati all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e in caso di rilascio telematico secondo la speciale disciplina per la determinazione forfettaria dell’importo prevista dalla nota a margine dell’articolo 4 della Tariffa introdotta dall’articolo 1, comma 594, della legge n. 147 del 2013;
– i contratti o gli atti di obbligazione posti in essere nell’ambito del medesimo procedimento concessorio devono essere assoggettati all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della medesima Tariffa, senza che possa trovare applicazione in assenza di una espressa previsione normativa un diverso ”regime forfettario” per quelli rilasciati per via telematica