Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenza n. 165 del 03 agosto 2026
Sancito l’integrale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura, il Collegio ritiene di doversi soffermare sulla questione, prospettata dalla X e trattata dal P.M. in udienza, riguardante la necessità di tener conto, in sede esecutiva, degli importi che, medio tempore, fossero oggetto d’incameramento, da parte dell’Erario, per effetto della confisca disposta nell’ambito del processo penale, riguardante i medesimi fatti illeciti.
In proposito, la sentenza della Corte EDU, Sez. I, del 5 febbraio 2026 (Florio e Bassignana vs Italia) ha affermato il principio secondo cui, nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è da ritenersi illegittimo il cumulo tra la confisca del profitto del reato e il risarcimento del danno, disposto in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, atteso che tale cumulo si risolverebbe in un’indebita compressione della sfera patrimoniale del reo, già afflitto dalla misura della confisca, prevista obbligatoriamente in sede penale, in applicazione dell’art. 322- ter del c.p. (per i reati di cui agli artt. da 314 a 320 del c.p., come nella fattispecie in esame).
La suddetta pronunzia, tuttavia, va letta in un’ottica sostanzialistica, nel senso che tale cumulo deve ritenersi non consentito soltanto laddove la misura della confisca sia già riuscita ad assicurare allo Stato l’effettivo ed integrale recupero del profitto del reato, con l’aggiunta degli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi legali), così determinandosi, in via di fatto, in ipotesi di condanna risarcitoria disposta in sede contabile, una concreta duplicazione del reintegro delle medesime poste di danno subite dall’Amministrazione.
In pratica, nel dare applicazione al principio affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non può prescindersi dal considerare che, laddove la confisca non abbia ancora consentito, in tutto o in parte, il recupero del danno effettivamente subito dalla P.A., la pronunzia di condanna del Giudice contabile può dispiegare integralmente i propri effetti.
In proposito, deve evidenziarsi, altresì, che il cumulo tra confisca in sede penale e condanna disposta all’esito del giudizio contabile non riguarda, comunque, talune poste di danno cosiddette “accessorie”, ossia quelle non coincidenti con il “profitto del reato”, considerato in sé e per sé, quali la rivalutazione monetaria del capitale indebitamente percepito e gli interessi legali, da calcolarsi sul capitale rivalutato sino al momento dell’effettivo soddisfo del credito erariale.
Ne consegue che, in sede esecutiva, potrà tenersi conto soltanto degli eventuali importi che fossero, medio tempore, già stati corrisposti dalla X, in ottemperanza all’ “Ordine per l’esecuzione di pena pecuniaria derivante da confisca per equivalente-Ingiunzione di pagamento”, emesso nei suoi confronti in data 1° luglio 2026 dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno. Infine, va sottolineato che il suddetto provvedimento di confisca riguarda soltanto la X e non anche la Y S.r.l.s., anch’essa tenuta al risarcimento del danno, in base a quanto statuito dalla presente sentenza.