La Corte dei Conti torna sulla mancata riscossione della TARI


Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata, deliberazione n. 101 del 11 agosto 2026


Dall’esame della tabella trasmessa si rileva la pressoché totale assenza, nell’esercizio 2024, dell’attività di recupero dell’evasione tributaria, con una percentuale di riscossione complessiva pari allo 0,06% dell’accertato.
Il Collegio evidenzia come sia dovere dell’Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un’attività di contrasto all’evasione tributaria In particolare, occorre “evitare di innescare una dinamica nella quale la lentezza nella riscossione o l’esito di inesigibilità delle somme dovute ingeneri una generalizzata convinzione che una dilazione o un’inerzia nel pagare le somme dovute all’erario sia “premiata” con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione” (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 257/2021/PRSE).


Si raccomanda, in particolare, al fine di assicurare l’effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o il verificarsi della decadenza per l’esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.


La giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, ha sottolineato a più riprese che “il mancato avvio del programma di recupero dell’evasione tributaria, pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge” (cfr., tra le varie, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazione n. 4/2024/PRSP; Sez. Reg. Contr. Sicilia, deliberazione n. 113/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni n. 99/2025/PRSE e n. 155/2024/PRSP).


Questo Collegio non può esimersi dal sottolineare le implicazioni, anche in termini di responsabilità erariale, che gravano sul Comune in caso di mancata o inefficiente attività di recupero dell’evasione tributaria: nello specifico, con riferimento alla riscossione della TARI, è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa in presenza di “una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 62/2022).


In definitiva, la Sezione, invita il Comune  «ad accelerare e a monitorare costantemente il recupero dell’evasione tributaria su tutti i tributi, adottando tempestivamente i necessari interventi di contrasto all’evasione fiscale. In tal senso, si evidenzia che il dovere delle pubbliche amministrazioni di combattere l’evasione fiscale e di procedere al recupero ed all’incasso coattivo delle imposte evase risponde ad un’esigenza non soltanto di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di stabilità finanziaria dell’Ente, ma anche di corretto assolvimento di quei doveri “inderogabili” di “solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2 Cost.) e di equità allocativa e redistributiva della ricchezza (art. 53 Cost.), che il prelievo fiscale è ontologicamente ed insopprimibilmente finalizzato a garantire, quale indispensabile strumento di approvvigionamento delle risorse necessarie al finanziamento dell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti costituzionalmente rilevanti, da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte cost., sentenze nn. 288/2019 e 120/2021)» (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazione n. 4/2024/PRSP).

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