Operano il ginocchio sbagliato: condannate per danno erariale pure le infermiere


Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, sentenza n. 140 del 18 agosto 2026


Nel caso per cui si procede nessun dubbio potrà esservi sulla responsabilità del personale medico che ha scelto il procedimento del giudizio abbreviato, assumendosi, in tal modo, la responsabilità dell’accaduto – ma sussiste anche una responsabilità del personale infermieristico che avrebbe potuto segnalare i contenuti della cartella clinica ai medici cooperando con questi per il miglior raggiungimento della cura e/o dell’intervento in corso.


Nel lavoro di equipe è necessario che ciascun operatore segua con attenzione le regole del proprio lavoro, e possa segnalare gli errori chiari ed evidenti, come quelli narrati nell’odierna fattispecie.
Ebbene, il personale infermieristico è autonomo, anche quando agisce in un’équipe medica.
Oggi, nell’ambito della responsabilità sanitaria, per il personale infermieristico non sussiste più il totale «scudo» del medico: l’infermiere ha un autonomo obbligo di diligenza e vigilanza sul paziente.
Il personale in parola ha il dovere di segnalare tempestivamente variazioni cliniche al medico che sono a sua conoscenza o che possono essere evidenziate nel corso o nella preparazione dell’intervento.

Dalla documentazione presentata dall’Azienda sanitaria e dagli atti del procedimento civile emerge la responsabilità dei convenuti per l’errore commesso in danno della paziente, alla quale è stato operato il ginocchio sbagliato.
È di solare evidenza che le operazioni prodromiche all’intervento chirurgico coinvolgono anche il personale infermieristico e, nell’occasione, sono evidenti i tratti di superficialità ed inescusabile trascuratezza.
La Procura regionale ha evidenziato che l’istruttoria consentiva di ipotizzare nel caso di specie una negligenza particolarmente accentuata e non giustificabile da parte di tutti i sanitari coinvolti.
Il fondamento della responsabilità trova la sua ragione nella relazione medico legale aziendale, che evidenziava una macroscopica trascuratezza ed inavvedutezza, non giustificabile in alcun modo, sulla corretta individuazione del sito chirurgico.
Ciò premesso nel merito, la Procura regionale giudica anche la condotta delle odierne convenute come una malpractice medica in termini di errore che discende da una responsabilità di equipe.
Infatti, nella responsabilità d’equipe ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune che è la salvaguardia della salute del paziente (cfr. Corte dei conti, Sezione Liguria n. 17 del 1° febbraio 2022).

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