Tribunale di Verona, sentenza n. 1173 del 17 agosto 2026
La ricorrente alla nascita (2006) presentava sordità bilaterale profonda, che la isolava dal mondo esterno e rendeva difficoltosa una sua armoniosa crescita individuale e sociale, costringendola sin dall’infanzia (ed ancor oggi) a portare esoprotesi acustiche che la aiutano a relazionarsi e a comprendere la realtà circostante; – una mattina di inizio novembre 2023, la ricorrente (all’epoca minorenne) saliva sul bus che l’avrebbe portata a scuola e, a causa della confusione e della calca degli studenti stipati nell’autobus, verificava che una parte dell’impianto acustico si era staccata, non riuscendo lei stessa a riposizionarlo per la mancanza di possibilità di movimenti, tentando di riporlo nella tasca, con il proposito di sistemarlo in un secondo momento, ma poi non trovandolo più all’uscita dall’autobus e così smarrendo la parte del proprio impianto acustico.
L’azienda sanitaria, tuttavia, si rifiutava di fornire l’elemento protesico richiesto, in quanto affermava che lo smarrimento era dovuto a “grave incuria” della ragazza, la quale ultima dunque veniva additata come unica responsabile di quanto occorso e non aveva diritto pertanto alla sostituzione
La normativa in materia (art.18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017 ), disciplina in maniera del tutto specifica e “dedicata” la situazione dell’assistito di età inferiore ai 18 anni distinguendola da quella dell’assistito maggiorenne, prevedendo per i minorenni un regime di tutela peculiare e rafforzata che svincola la nuova fornitura protesica dai requisiti causali tipizzati per i soggetti maggiorenni (rottura, usura), ancorandola unicamente alla valutazione clinica specialistica di natura sanitaria.
La necessità della nuova fornitura, nel caso in scrutinio, era stata espressamente attestata dallo specialista prescrittore nell’impegnativa medica prodotta dalla ricorrente, nella quale si richiedeva la fornitura del processore specificando che tale presidio era indispensabile per la prosecuzione del percorso riabilitativo e per garantire l’integrazione scolastica e sociale della paziente: né l’Azienda contesta il dato o chiede di provarne la non veridicità.
L’ Azienda resistente, dunque, in questo come in altri simili casi nei quali l’assistito sia soggetto di età inferiore ai 18 anni, erra nel ritenere di dover verificare e sindacare la causa che ha dato luogo all’esigenza di rinnovo della fornitura protesica, essendo tenuta ad autorizzare la fornitura in base alla prescrizione specialistica, come imposto dalla norma (sempre ovviamente facendo salva la possibilità della prova di una condotta fraudolenta da parte dell’assistito – rectius: dell’esercente la potestà genitoriale sul minore – qui però neppure adombrata: in realtà la ricorrente, portatrice di impianto cocleare sin da quando aveva due anni e mezzo, non aveva mai deteriorato, rovinato o smarrito le protesi, a ulteriore dimostrazione della necessità dell’impianto stesso per la crescita e lo sviluppo della sua vita e della totale mancanza da parte sua di “incuria” o di “approfittamento” rispetto ai benefici a lei riconosciuti nel tempo).
Del resto, sotto diverso profilo, apparirebbe arduo verificare rispetto alla condotta di un soggetto minorenne – ex lege privo della capacità di agire – l’integrazione della fattispecie legale della “grave incuria o del dolo” dell’assistito di cui al comma 10 lett. b) dell’art. 18 cit.: né si potrebbe automaticamente trasferire sul genitore esercente la potestà genitoriale il tratto responsabilizzante, potendo difficilmente ipotizzarsi una “grave incuria” del genitore rispetto all’affidamento della protesi al figlio minorenne affinché ne goda in autonomia nell’espletamento delle attività scolastiche, non potendo sensatamente esigersi che l’esercente la potestà genitoriale segua ovunque il figlio per riscontrare se lo stesso mantenga un atteggiamento di “grave incuria” o di “dolo” rispetto alla fruizione dell’indispensabile ausilio protesico.
Ulteriormente, l’obbligo di provvedere dell’azienda sanitaria discende pure, nel caso in esame nel quale la privazione del dispositivo inibisce effettivamente e concretamente alla minorenne “lo svolgimento delle attività essenziali della vita” (quali sono la piena e concreta partecipazione alle attività scolastiche ed ai contesti relazionali nei quali si esplica la vita del minore nel periodo adolescenziale), dal tenore esplicito sul punto del comma 5° dell’art. 18 cit.: “L’azienda sanitaria locale può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l’azienda sanitaria locale è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione”. L’azienda sanitaria era dunque normativamente tenuta a provvedere, all’esito delle eventuali verifiche ritenute opportune circa la persistenza del requisito sanitario e sulla necessità della nuova fornitura protesica, sulla istanza presentata dagli esercenti la potestà genitoriale in data 28.12.23 per l’ottenimento del presidio protesico necessario allo svolgimento delle attività essenziali della vita della minorenne beneficiaria della prestazione: dal suo illegittimo diniego è derivato un danno economico alla minore