L’utilizzo dell’archivio dei rapporti finanziari per la lotta all’evasione fiscale? Quasi un flop

Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, Delib. n. 11/2017/G 12
L’utilizzo dell’archivio dei rapporti finanziari per la lotta all’evasione fiscale è stato quasi un flop. Lo afferma la Corte dei Conti, sottolineando che l’Archivio (da alcune norme denominato Anagrafe) dei rapporti finanziari, realizzato con 18 anni di ritardo, è sottoutilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale,
mentre è in concreto utilizzato per altri tipi di accertamenti, per la ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento da parte dei creditori, nonchè per l’ISEE.

Tale Archivio costituisce un’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria istituita per rendere più efficiente l’attività di controllo in ambito fiscale, consentendo lo svolgimento di indagini finanziarie in modo mirato nei confronti dei soli operatori con i quali il soggetto controllato ha instaurato rapporti di natura finanziaria.

In particolare dall’indagine sono emersi anzitutto gravi ritardi nella realizzazione dell’Anagrafe dei rapporti finanziari. Nonostante fosse prevista fin dal 1991, è divenuta effettivamente operativa ed accessibile da tutti i soggetti legittimati solo nel 2009.

Ancora più grave è la situazione riscontrata relativa al suo concreto ed effettivo utilizzo per la lotta all’evasione, infatti deve registrarsi l’inesistenza di selezioni di contribuenti attraverso lo strumento dell’Archivio dei rapporti finanziari quali soggetti a maggior rischio di evasione, sicché non v’è dubbio che la norma sia stata totalmente disattesa dall’Agenzia.
Il che spiega l’ulteriore omissione rispetto al dato normativo, che prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Tale relazione, prevista con cadenza annuale, non è mai stata predisposta, né, come detto, poteva esserlo, stante l’inadempienza dell’Agenzia sull’elaborazione delle liste selettive e sullo svolgimento delle analisi sul rischio di evasione.

L’Anagrafe è utilizzabile ed in concreto utilizzata per altri tipi di accertamenti ed indagini, ed anche per la ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento da parte del creditore autorizzato ex art. 492-bis c.p.c. dal presidente del tribunale. Sembra, inoltre, ben avviato anche il percorso di semplificazione, attraverso le informazioni disponibili nell’Archivio dei rapporti finanziari, degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate, così come le relative procedure di controllo.

Quel che appare palese è, però, il chiaro sottoutilizzo dello strumento per finalità tributarie e di lotta all’evasione da parte dell’Agenzia delle entrate, come dimostrato, peraltro, dal brusco calo di accessi del personale dell’Agenzia stessa per indagini finanziarie nel 2015 e, ancor più, nel 2016.
In definitiva, non è mai stato realizzato, né pare sia imminente, un utilizzo massivo dell’ingente mole di dati presenti nell’Anagrafe relativa alle disponibilità finanziarie. Sarebbe auspicabile avviare al più presto procedure automatizzate comparative tra i dati contabili e/o reddituali disponibili in Anagrafe tributaria e le informazioni sulle disponibilità finanziarie emergenti dall’Archivio dei rapporti finanziari, considerando l’eventualità di rappresentare al contribuente le incoerenze che dovessero emergere e comunque orientando l’azione di accertamento alla verifica delle posizioni più anomale.

Comments are closed.