Consiglio di Stato, sentenza n. 3940 del 27 giugno 2018, n. 3940 Continue reading
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Il mero possesso di un’ingente somma di denaro, non giustifica l’accusa di riciclaggio, se non vi è traccia di reato presupposto.
Il commissariamento non significa che la P.A. vuole continuare l’accreditamento; poi spetta all’ASL valutare l’eventuale revoca
Ancora alla Corte di giustizia Ue l’esclusione dalla gara per grave illecito professionale
Appalti: la differenza tra esclusione con valutazione discrezionale (per gravi illeciti) e vincolata (per falsa dichiarazione)
E’ confermato: sono legittime le clausole di salvaguardia imposte agli accreditati
Ecco perchè Autostrade S.p.a. doveva, da tempo, dare i “conti” alla Corte dei Conti (altro che segreto di Stato!)
Nei mesi scorsi, grazie ad un ottimo articolo di Vitalba Azzolini su phastidio.net, abbiamo scoperto che i piani economico-finanziari delle concessioni autostradali sono “segreti”, cioè sono solamente nella disponibilità della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non possono essere pubblicati.
Ma è veramente così? Forse la legge prescrive già una “terza via”, poichè tra la pubblicazione accessibile a chiunque e la conservazione “gelosa” degli atti solamente presso un ufficio, vi potrebbe essere la possibilità che i concessionari siano obbligati, in virtù di disposizione di legge già vigente, a fornire i dati ad altri organi di controllo.
Facciamo un passo indietro. All’inizio dell’anno la Corte dei Conti della Toscana (Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la
Toscana, sentenza n. 41 del 19 febbraio 2018) “tuonava” contro gli albergatori: “Al riguardo si richiama ancora quanto affermato dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione: “che è consolidato nella giurisprudenza di queste SS.UU. il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile ……………. sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante …………. il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte…” (ex plurimis, S.U. n. 13330/2010 e S.U. n. 14891/2010).
In sintesi, la Corte dei Conti affermava che gli albergatori, in quanto “incamerano” la tassa di soggiorno dei Comuni, poi devono presentare il rendiconto non solo al Comune, ma anche alla Corte dei Conti, in quanto “agenti contabili”, cioè quei soggetti che hanno ” il maneggio di denaro pubblico”. Agli albergatori resta poco da controbattere, travolti da cotanta e perentoria affermazione, supportata addirittura dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Un anno prima, tra tante, anche la Corte dei Conti della Liguria (ironia della sorte) (deliberazione n. 34/2017), si esprimeva in merito agli obblighi di una società che gestiva i parcheggi del Comune di Genova. In particolare, il Comune di Genova chiedeva se “una società gestore della sosta su suolo pubblico, in virtù di un rapporto di concessione di “costruzione e gestione”, per il quale è previsto che le tariffe introitate siano da configurarsi quale corrispettivo di costruzione delle opere, debba considerarsi quale agente contabile esterno dell’Ente concedente e, dunque, assoggettato all’obbligo di rendere il conto giudiziale, essendo la stessa società concessionaria contrattualmente debitrice nei confronti del Comune esclusivamente di un canone annuale ed omnicomprensivo calcolato sul numero di posto auto in concessione, rivalutato e rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT”
La Corte dei Conti affermava inammissibile il quesito, poichè di competenza della funzione giurisdizionale della Corte dei Conti, ma, facendo ciò, implicitamente dava praticamente ragione al Comune (o quasi).
D’altronde anche in passato, come si legge nelle sentenze già citate, la giurisprudenza era unanime. Nel 2015, per esempio, la Corte dei Conti ha accertato la qualifica di agente contabile di SISAL S.p.a. e disposto la restituzione degli atti alla Sezione giurisdizionale Lazio, per la verifica di eventuali responsabilità amministrative ed ha restituito le rendicontazioni relative agli esercizi 2004-2009 alla società concessionaria per il tramite dell’amministrazione dei Monopoli di Stato.
Quindi è pacifico: coloro che riscuotono denaro pubblico in forza di una concessione (tassa di soggiorno, giochi, scommesse, parcheggi, e…permettetemi, autostrade), sono “agenti contabili”.
Quindi… “entro il termine di sessanta giorni …dalla chiusura dell’esercizio finanziario, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza (o quella per cui agiscono), che , espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro
trenta giorni lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione della Corte dei Conti territorialmente competente.
Questo non sembra sia stato fatto, ma forse ora è il caso di iniziare.