Ai fini del rispetto del limite dei 240.000 euro annui, devono essere considerati anche gli emolumenti percepiti presso società quotate a controllo pubblico (norma non intaccata dalla sentenza della Corte Costituzionale)

Corte dei Conti,  Sezione regionale di controllo per la Lombardia,  deliberazione n. 251 del 17 luglio 2026, Relazione allegata
Assetto degli Organismi e delle Società partecipati regionali

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Gli incentivi tecnici solo ai dipendenti; sono esclusi i politici

Corte dei Conti,  Sezione regionale di controllo per la Lombardia,  deliberazione n 240 del 6 luglio 2026

Il Sindaco del Comune di Parre (BG) ha formulato richiesta di parere per sapere se, in caso di nomina del Sindaco quale Responsabile del servizio tecnico – ex art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000- e quale Responsabile Unico del Progetto – RUP – per i lavori pubblici, sia ammissibile, alla luce dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, dell’allegato I.10, del parere del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – n. 3349/2025 e dei principi dell’ordinamento degli enti locali, la corresponsione al Sindaco degli incentivi per le funzioni tecniche svolte in qualità di RUP.

La Sezione esprime il seguente parere: ““L’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che il RUP sia nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente o, in caso di carenza di organico, tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, mentre l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 prevede che gli incentivi tecnici possano essere riconosciuti solo al “proprio” personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Non è possibile, quindi, procedere alla liquidazione delle predette somme nei confronti dei componenti degli organi politici, nominati responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 qualora gli stessi svolgano attività di RUP o altra attività incentivabile ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti”.