Agenti contabili: per gli immobili non si configura un debito di custodia

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n 322 del 9 dicembre 2021

Esclusivamente i consegnatari per debito di “custodia” (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi).

Va richiamato, in proposito, l’arresto della seconda Sezione d’Appello, n. 963 dell’11 dicembre 2017, che ripercorre i principi in forza dei quali va individuato lo spartiacque tra i consegnatari di beni per debito di “custodia” (agenti contabili), obbligati alla resa del conto giudiziale, e i consegnatari per debito di “vigilanza” (agenti amministrativi), che non vi sono tenuti.
E’ stato in proposito altresì chiarito come la figura del consegnatario si caratterizza per avere un debito di “materie”, o di “generi” o di “oggetti”, esclusivamente mobili, afferente a gestioni tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, determinante il sorgere di un preciso obbligo restitutorio dei beni o delle materie assunti in carico. Il concetto stesso di debito di custodia presuppone, del resto, la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la previsione di una gestione di beni immobili (ex multis, Corte conti, Sez. Giur. Trentino Alto Adige, Sez Trento, 21 settembre 2017, 39; Corte conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 17 febbraio 2014, n. 17; Corte conti, se. Giur. Abruzzo, 15.10.2015 n. 102).
Anche recentemente è stato ribadito, su tali presupposti, che “nel delineato contesto deve essere esclusa, in primo luogo, la configurabilità di un giudizio di conto riguardante un’ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili” (Corte dei conti, Sez. Abruzzo, n. 17 del 4 dicembre 2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 173 del 2016).
Dall’esame del conto del consegnatario indicato in epigrafe, si osserva che esso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili ad una “gestione di magazzino”, per i quali si possa configurare un “debito di custodia” del consegnatario.
In conclusione, il soggetto convenuto è qualificabile come semplice “agente amministrativo” e come tale non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale

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