Il mancato ricorso ad una gara pubblica non comporta automaticamente danno erariale

Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, sentenza n 38 del 9 marzo 2022


Aderendo alla tesi giurisprudenziale secondo la quale il mancato ricorso ad una gara pubblica per la scelta del contraente privato non comporta automaticamente la configurabilità di un danno all’erario e non ritenendo comprovata la sussistenza di un pregiudizio economico per l’amministrazione finanziatrice, deve ritenersi che l’omissione della gara costituisca un mero “indizio di danno”, da intendersi come semplice sospetto (lontano da una prova piena) che il prezzo contrattuale non corrisponda al minor prezzo ottenibile dal confronto tra più offerte.
Correttamente i primi Giudici hanno evidenziato che l’impianto accusatorio risultava basato, in buona sostanza, su due elementi: il mancato esperimento di una gara pubblica ed il confronto con i costi applicati dal medesimo soggetto privato per progetti Sprar di altri comuni. Ebbene, se da un canto la condotta tenuta dal Primo cittadino e dalla Giunta comunale risulta illegittima, censurabile e caratterizzata da grave negligenza, in concreto, in mancanza della prova del danno e della sua quantificazione, viene a mancare, in questa sede, il presupposto oggettivo per l’affermazione della responsabilità amministrativo contabile degli appellati.
In coerenza con il principio di sinteticità degli atti affermato dal codice di giustizia contabile, il Collegio condivide, altresì, l’adesione della Sezione di primo grado al principio della “ragione più liquida”, in base al quale il Giudice può, anche in presenza di questioni antecedenti secondo l’ordine logico giuridico, esaminare il motivo che, da solo, se accolto, può assicurare la definizione del giudizio. Di conseguenza, devono ritenersi assorbite le altre questioni sottoposte al vaglio di questa Sezione d’Appello.

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