Concorsi truccati: oltre al reato il danno erariale da “disservizio”

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n 12 del 21 marzo 2022


Il convenuto, n.q. di Presidente di commissione esaminatrice di due concorsi pubblici, avrebbe avuto contatti con alcuni partecipanti alla pubblica selezione, anticipando gli argomenti delle prove. A seguito di indagini l’ASL ha revocato i due concorsi pubblici.

La Procura ha contestato il danno da disservizio.
Il Collegio ha accolto la richiesta, poichè condivide il criterio identificato dalla Procura regionale al fine di fondare la liquidazione equitativa del suddetto pregiudizio da disservizio, vale a dire il riferimento alla retribuzione percepita ed il parametro del venti per cento. Alla luce delle gravi condotte commesse dal convenuto, non è quindi eccessivo condannarlo al pagamento di euro 20.918,19 a titolo di danno da disservizio, oltre il danno patrimoniale pari al compenso della commissione esaminatrice.

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