La sola mancata richiesta di autorizzazione per attività extraistituzionale integra il c.d. “occultamento doloso”

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n 43 del 4 maggio 2022


Il convenuto eccepisce, in via preliminare, la prescrizione dell’azione erariale il cui termine sarebbe scaduto il 9 marzo 2021 e cioè cinque anni dopo la comunicazione all’Azienda Ospedaliera degli accertamenti posti in essere dalla Guardia di Finanza, laddove l’invito a dedurre, come primo presunto atto interruttivo, è stato notificato solo il 7 aprile 2021. Ciò senza considerare, comunque, che la medesima azione si riferisce a fatti avvenuti quindici anni or sono.
In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale, fondata su due presupposti: a) l‘intervallo novennale decorso tra l’ultima delle prestazioni contestate (anno 2007) e la notizia di danno erariale ricevuta dall’IST San Martino (8 marzo 2016); b) l’assenza, comunque, di atti interruttivi nel periodo intercorso tra l’8 marzo 2016 e il 7 aprile 2021, data di deposito dell’istanza di sequestro conservativo dei beni immobili intestati al Sig. X.

Entrambe le prospettazioni sono infondate. È principio del tutto pacifico (C.d.C. Sez. II App. 15.05.2020, n. 129; 9.12.2020, n. 285; 16.03.2022, n. 95; Sez. App. III, 21.07.2016, n. 45; 6.10.2016, n. 514; 2.02.2017, n. 55) e condiviso da questa Sezione giurisdizionale (C.d.C. Sez. giur. 9.03.2020, n. 8; 27.10.2020, n. 86) che la sola circostanza della mancata richiesta di autorizzazione a svolgere la singola attività extraistituzionale sia sufficiente a concretare la fattispecie del c.d. “occultamento doloso” costituente fattore di sospensione del termine prescrizionale non rilevando in alcun modo gli eventuali rapporti giuridici tributari instaurati con l’Amministrazione Finanziaria, in quanto «il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge».

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