In caso di comodato gratuito di un immobile della PA, il danno erariale può essere in “re ipsa” e determinabile sulla base di presunzioni semplici

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 42 del 4 maggio 2022

Il giudizio è finalizzato all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente un’ipotesi di danno erariale derivante dalle decisioni gestorie, asseritamente improprie, degli amministratori e dirigenti che a vario titolo ed in concorso hanno consentito l’adozione all’unanimità delle due deliberazioni dell’Organo amministrativo contestate, concernenti l’acquisto ed il comodato in uso gratuito, alla medesima parte venditrice, di un immobile sito in Genova, destinato a pubblico esercizio (“Bar omissis”)

Quanto al danno da mancata locazione o, comunque, da gestione diseconomica del bene, la negoziazione resta del pari censurabile per le condizioni assentite in sede di cristallizzazione dell’acquisto, nel collegamento negoziale individuato tra “compravendita e comodato d’uso”, come titola l’atto pubblico del 13.06.2017 e per le successive proroghe del medesimo regime. Premesso il generale principio di redditività dei beni pubblici e rinviando al prosieguo la disamina dell’antigiuridicità delle condotte, può affermarsi la sussistenza di un danno pari alla mancata entrata retraibile dal cespite. Tale danno, infatti, deve essere calcolato in misura pari al reddito perduto per il godimento gratuito del bene, quindi ragguagliato al suo valore locativo di mercato, ingiustificatamente fatto oggetto di rinuncia abdicativa.

La suprema Corte, anche nelle ipotesi di occupazione abusiva, ha affermato la sussistenza del diritto al c.d. danno “figurativo”, e cioè al valore locativo del cespite, desunto in via equitativa e presuntiva dai canoni di contratti di locazione di immobili analoghi nella stessa zona, in quanto, in tali ipotesi, il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione “iuris tantum” e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene” (v. Cass, 21.11.2011, n. 24510; 07.08.2012, n. 14222; 09.08.2016, n. 16670; 12.07.2019, n. 18740; Sez. VI civ., ord. 26.11.2020 – 15.01. 2021, n. 659; Corte conti Sez. I App., 28.11.2018, n. 461).

Si ribadisce che la gestione profittevole dei beni costituisce non solo naturale espressione del principio di buon andamento, ma anche basilare canone orientativo per l’agente economico. Nella specie, dalle lineari risultanze versate in atti risulta che, a valle della sopra descritta sbilanciata negoziazione, è stata assentita un’ulteriore concessione alle richieste della parte privata, evidentemente intenzionata a proseguire l’esercizio dell’attività commerciale in ragione del profitto ritraibile.

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